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Fringe benefit: alloggio in residence

di Matteo Ferraris

La domanda

Buongiorno, un'azienda fornisce come benefit ad un dipendente un alloggio presso un residence. Nel caso specifico l'azienda paga interamente la struttura e trattiene al dipendente un importo pari a 1/3 dell'importo pagato alla struttura. Dal momento che non si tratta di un appartamento affittato nè di proprietà dell'azienda, ma di una struttura di residence, vi chiedo come deve essere calcolato il benefit da addebitare al dipendente. Grazie.

I residence rientrano nella definizione di “residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali” analizzate dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2014. Questa nota di prassi ha chiarito, mediante il richiamo a precedenti documenti dell’Agenzia del Territorio (circ. n. 4/2006), la correttezza della procedura che prevede il censimento degli appartamenti di un residence in una delle categorie abitative comprese nel gruppo “A”; le porzioni residuali dell'immobile sono, invece, da classificare nelle altre categorie di pertinenza, ivi compresa la “D/2”. Se il residence è scomponibile in unità, è, dunque, teoricamente possibile assegnare la rendita. Il gentile lettore dovrà verificare con il gestore l'esistenza della rendita dell'unità locata. Le opzioni sono, pertanto, due: in caso di presenza della rendita, l'importo da assoggettare a imposizione è pari alla rendita maggiorata delle spese relative alle utenze. In caso di assenza di rendita, si può applicare il chiarimento recato dal paragrafo 2.3.2.3 della circolare n. 326/E/97 che ha precisato come “Per i fabbricati iscritti in catasto, ma privi di rendita attribuita perché non ancora censiti o perché rurali, ai fini della determinazione dell'importo da far concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente si dovrà fare riferimento alla rendita presunta, determinata a norma dell'art. 34, comma 4, del Tuir.” Il criterio di determinazione in esame si rende applicabile per tutti i fabbricati per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al catasto, cioè per tutte le costruzioni stabilmente ancorate al suolo, a qualunque uso destinate, ad esempio, ad uso abitazione (categoria A) o commerciale e varia (categoria C). A migliore chiarimento generale, se l'importo risultante dalla somma tra rendita e spese è inferiore a quanto eventualmente addebitato al lavoratore, non deve essere calcolato alcun fringe benefit. Diversamente, nel caso in cui l'importo eventualmente addebitato sia inferiore alla somma dei valori relativi alla rendita e alle spese per le utenze, il fringe benefit è dato da tale differenza.

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