Previdenza

Part time ciclico, anzianità intera non automatica

di Fabio Venanzi

I part time verticali o ciclici sono utili per intero ai fini del diritto a pensione. Con la circolare 74/2021, l'Inps recepisce le novità introdotte dall'articolo 1, comma 350, della legge di Bilancio 2021. In precedenza, la disciplina previdenziale non consentiva di accreditare interamente le 52 settimane annue, a fronte di un contratto di lavoro di pari durata, poiché il numero delle settimane accreditabili era pari a quello delle settimane retribuite.

Tuttavia, a fronte di ciò, anche per effetto di consolidata giurisprudenza, la Corte di giustizia Ue aveva affermato il principio secondo il quale l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione del diritto a pensione doveva essere calcolata come se il dipendente a tempo parziale avesse occupato un posto a tempo pieno. La valutabilità del periodo “non lavorato”, ai soli fini del diritto, non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che rimane sempre ancorato alla retribuzione erogata nei mesi di resa della prestazione lavorativa. Inoltre, la valorizzazione intera delle settimane richiede che la retribuzione accreditata sia pari all'importo minimale di retribuzione previsto per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore nello stesso anno.

L'Inps precisa che, la valutazione per intero, riguarda esclusivamente i periodi decorrenti dal 30 ottobre 1984. Per i contratti in regime di tempo parziale verticale o ciclico, in essere al 1° gennaio 2021, l'Inps procederà al riconoscimento del periodo, per l'intera durata del rapporto di lavoro, sempreché le aziende inviino flussi uniemens a “copertura” oppure correggano i flussi già trasmessi (relativamente ai mesi da gennaio ad aprile 2021). In presenza di periodi interruttivi (come, ad esempio, di aspettativa non retribuita), l'assicurato dovrà presentare una domanda corredata da una attestazione dell'azienda, ove si evincano eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro.

Per i contratti di lavoro in regime di part time verticale o ciclico, già conclusi al 31 dicembre 2020, il riconoscimento dei periodi è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, corredata da documentazione probatoria. In tale fattispecie, rientrano anche i rapporti di lavoro trasformati da part time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente al 2021. La domanda di riconoscimento, soggetta a prescrizione, deve essere presentata entro il termine decennale, decorrente dal 1° gennaio 2021. Anche in questo caso, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva del lavoratore, corredata dal contratto di lavoro. Nel caso di più rapporti in regime di tempo parziale, potrà essere presentata un'unica istanza.

I lavoratori potranno, altresì, coprire i periodi successivi al 1996 mediante riscatto o versamenti volontari, a integrazione dei periodi riconosciuti in base alle nuove regole della legge 178/2020, così da poter essere valorizzati interamente anche ai fini della misura. L'Inps precisa che la norma non può trovare applicazione né ai fini di una eventuale retrodatazione della decorrenza della prestazione, né ai fini della rideterminazione di una pensione già in pagamento al 31 dicembre 2020.

Tali novità non riguardano il personale iscritto alla gestione dipendenti pubblici, per il quale vige specifica normativa che consentiva, già al 31 dicembre 2020, l'intera valutabilità dei periodi, ai fini del diritto.

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