Fondo di solidarietà del trasporto e prestazioni integrative ai trattamenti Inps
Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo eroga ai lavoratori del settore
anche delle prestazioni integrative alle indennità di mobilità, Aspi/Naspi, nonché un assegno straordinario in caso di cessazione del rapporto a causa di eccedenze di personale.
L'Inps ha emanato a riguardo la circolare 97 del 1° giugno 2017 al fine di fornire un quadro di riepilogo.
Prestazioni integrative del Fondo trasporto – Gli interventi del Fondo di solidarietà del settore trasporto, in vigore dal 9 giugno 2016 in forza del decreto interministeriale del 7 aprile 2016, hanno lo scopo di:
a) assicurare una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all'Aspi/Naspi o dell'indennità di mobilità;
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che riducono o sospendono l'attività lavorativa per cause che comportano una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari nel quadro di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi.
La circolare 97/2017 spiega le caratteristiche dei primi due interventi.
Condizioni – Le prestazioni erogate dal Fondo presuppongono la presenza di disponibilità finanziarie, in mancanza delle quali verranno applicati criteri di priorità tali da previlegiare nell'ordine, le integrazioni ai trattamenti di mobilità, Aspi e Naspi, quelle connesse alla cassa integrazione, i trattamenti di sostegno in caso di cessazione del rapporto e gli interventi formativi.
Le altre condizioni sono:
- la regolarità contributiva dell'azienda richiedente;
- il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
Prestazioni integrative – Le prestazioni sono di due tipologie:
-prestazioni integrative della misura di mobilità, Aspi/Naspi che dal punto di vista dei presupposti e durata seguono le regole applicabili alla prestazione da integrare;
-prestazioni integrative della durata dei predetti trattamenti richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016 e che alla data del 1° gennaio 2016 ne siano beneficiari. In questo caso presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata èche permanga lo stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Inoltre il Fondo versa alla gestione di iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata per il periodo di erogazione della prestazione integrativa della durata, in modo da coprire la posizione previdenziale.
Integrazione alla Cigs – Il trattamento integrativo ha una durata massima di 12 mesi. In caso di durata maggiore l'azienda dovrà procedere con distinte domande, ciascuna delle quali riferita a periodi non superiori a 12 mesi.
Domanda - Le richieste di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica, in base alle istruzioni fornite con la precedente circolare Inps 132/2016.
Va presentata pertanto a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto ministeriale di concessione della Cigs, mentre nel caso di prestazioni integrative a mobilità, Aspi/Naspi, la richiesta va presentata entro 60 giorni dal licenziamento.
Nel caso della mobilità il termine è già scaduto dato che l'ammortizzatore è cessato a fine 2016 e l'ultimo giorno utile per procedere al licenziamento è stato il 30 dicembre 2016.