Adempimenti

Il bonus Renzi blocca il 770 se compensato internamente

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Anche quest’anno alcuni sostituti sono in difficoltà nell’esposizione del bonus Renzi nel quadro SX del modello 770/2018.

La problematica, come avvenuto lo scorso anno, riguarda i sostituti che nel corso del 2017 hanno gestito il credito recuperato, cioè quello inizialmente attribuito e poi risultante come non spettante, scomputandolo direttamente dal corrispondente credito riconosciuto da utilizzare, anziché riversandolo in F24 con l’apposito codice tributo 1655 (a debito).

Infatti già in occasione della presentazione del 770/2017, reddito 2016, le aziende scoprirono empiricamente che l’agenzia delle Entrate non gradiva la compensazione interna (credito e debito) al codice 1655. Di conseguenza alcune procedure informatiche si sono adeguate solo da luglio dello scorso anno, mentre nel primo semestre del 2017 hanno gestito il credito recuperato in modo non conforme ai desiderata dell’Agenzia (peraltro non formalizzati in alcun documento).

Per questo anche in occasione della predisposizione della dichiarazione del sostituto d’imposta dell’anno 2017, le aziende si stanno imbattendo in un errore bloccante della procedura di controllo, riguardante proprio la quadratura del credito Renzi, in base all’articolo 13, comma 1 bis, del Tuir, da esporre nel rigo SX47.

L’errore si verifica in quanto il credito oggetto di recupero non versato in F24, ma internamente compensato con il credito utilizzato (esposto quest’ultimo in F24 al netto della compensazione), non trova una corretta collocazione nel rigo SX47, e in particolare nelle colonne 3 e 4.

Questi campi infatti, secondo quanto indicato nelle istruzioni, devono riportare rispettivamente il credito recuperato e quindi versato in F24 con il codice tributo 1655 a debito (colonna 3), e il credito utilizzato sempre in F24 con il codice tributo 1655 a credito (colonna 4).

In presenza di compensazione interna tra il credito e il debito del bonus Renzi, le colonne 3 (credito recuperato in F24) e 4 (credito utilizzato in F24) dell’SX47 non tengono conto di quella parte del credito oggetto di compensazione, con l’ulteriore conseguenza che l’ammontare complessivo del credito recuperato non coincide con il dato complessivo esposto nella certificazione unica.

L’effetto di questa esposizione è che se nel credito complessivamente riconosciuto (colonna 2) viene incluso anche quello oggetto di compensazione, la differenza tra il credito riconosciuto e quello utilizzato genera un “fittizio” credito residuo che andrebbe esposto nella colonna 5, per evitare l’errore bloccante della procedura di controllo.

Lo scorso anno, su segnalazione di questa problematica da parte del presidente di Assosoftware, la procedura di controllo consentiva di forzare l’errore, senza cioè dover indicare il credito residuo, che effettivamente non esisteva in quanto oggetto di compensazione

Sfortunatamente l’Agenzia, pur consapevole di questa problematica già dallo scorso anno, non ha diramato istruzioni specifiche e pertanto l’unica possibilità’ per risolvere la situazione ed esporre il credito in modo completo, è quella di presentare delle deleghe di pagamento a zero, in cui riportare l’importo del credito e del corrispondente debito con codice tributo 1655.

Alla tardiva presentazione di una delega a zero, dopo 5 giorni, si applica in base al comma 2 bis dell’articolo 15 del Dlgs 471/1997 la sanzione di 100 euro, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Come illustrato dall'Ade nella risoluzione n. 36/2017, se la delega è presentata entro i 90 giorni la sanzione è ridotta a 1/9 (11,11 euro), ed entro l'anno è ridotta a 1/8 (12,50 euro), ed entro i due anni è ridotta a 1/7 (14,29 euro), deve essere versata con l'apposito codice tributo 8911.

Sarebbe comunque auspicabile un intervento dell'Amministrazione, posto che si tratterebbe di versare sanzioni, senza aver commesso alcuna omissione, ma solo per adeguarsi alla modalità espositiva preferita dalle Finanze, ma mai ufficialmente imposta come obbligo.

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