Cassa integrazione e solidarietà, aiuto più lungo nelle crisi d’impresa
Dopo l'introduzione della Cigs per cessazione di attività a opera dell'articolo 44 del Dl 109/2018, il quale consente alle aziende che abbiano cessato o cessino l'attività di ottenere un ulteriore trattamento di integrazione salariale per 12 mesi in deroga ai limiti temporali previsti dagli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015, si è concessa la possibilità di prorogare la Cigs per contratto di solidarietà.
Quest’ultima misura, “deflattiva” delle riduzioni di personale, o quanto meno tendente a procrastinarle nel tempo, è stata introdotta dal Dl 119/2018, cui ha fatto seguito la circolare 16/2018 del ministero del Lavoro.
L’articolo 25 del Dl 119/2018 modifica l’articolo 22 bis del Dlgs 148/2015 che autorizza, per il biennio 2018-2019, le imprese con un organico superiore a 100 unità, rilevanza economica strategica a livello regionale e importanti problematiche occupazionali, a richiedere la proroga della Cigs per riorganizzazione o crisi anche oltre i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015. A tal fine sono necessari: un accordo stipulato presso il ministero del Lavoro con la presenza delle Regioni interessate e la presentazione, da parte delle imprese, di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale, anche con azioni di politica attiva, concordati con la Regione o le Regioni interessate.
Le novità introdotte dal Dl 119/2018 consistono nell’eliminazione del requisito occupazionale minimo di 100 dipendenti e, soprattutto, nell’estensione della possibilità di proroga anche ai trattamenti per contratto di solidarietà. La circolare 16/2018 fornisce indicazioni operative riguardanti:
• la specificazione che la proroga è da intendersi quale prosecuzione senza soluzione di continuità, con l’eccezione delle imprese che abbiano già concluso il precedente trattamento nel corso del 2018, purché l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso una procedura di licenziamento collettivo;
• l’ammissibilità della proroga, sia nel caso in cui le imprese non abbiano fruito del trattamento Cigs per tutta la durata consentita a causa del raggiungimento del tetto massimo nel quinquennio mobile, sia qualora le stesse abbiano fruito, oltre che della Cigs, di interventi Cigo;
• gli effetti dell’accordo governativo, presupposto per la concessione della proroga, possono essere limitati alle unità produttive dislocate in regioni che ne abbiano riconosciuto la particolare rilevanza economica e occupazionale, qualora l’impresa operi con siti produttivi ubicati in più regioni.
L’aspetto che più di ogni altro merita attenzione, e suscita perplessità, è l’estensione della misura straordinaria e temporanea ai trattamenti Cigs per contratto di solidarietà. Va ricordato che il contratto di solidarietà, sebbene considerato dal legislatore del 2015 come una causale da percorrere in via prioritaria in situazione di crisi, si differenzia profondamente dalle altre due, sia perché può sottendere un già dichiarato esubero strutturale di personale, cui viene posto rimedio attraverso una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro (con contestuale riduzione della retribuzione, integrata dal trattamento Cigs), sia perché implica un blocco dei licenziamenti, che invece non sussiste per le altre causali Cigs (riorganizzazione e crisi).
La prorogabilità, oltre i limiti di legge, anche di questo intervento diventerà, sia pur per l’anno in corso e per il prossimo, una ulteriore leva per sovvertire l’ordinata sequenza di misure preordinate dal legislatore, nell’ottica di supportare le reali necessità aziendali e ridurre al minimo la spesa sociale per gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro:
• Cigs per crisi o riorganizzazione concessa in previsione di una ripresa della normale attività, prorogabile in via temporanea soltanto nelle regioni particolarmente svantaggiate dal punto di vista occupazionale;
• intervento per contratto di solidarietà, sia pur da considerare prioritariamente rispetto alle altre due causali, volto a impedire una riduzione di personale contraendo l’orario di lavoro, non prorogabile oltre i termini di legge neanche nei casi straordinari indicati all’articolo 22 bis del Dlgs 148/2015;
• procedura di licenziamento collettivo.
Il combinato disposto della previsione di proroga (per il biennio 2018-2019) del trattamento per contratto di solidarietà e di quella che considera integrabile la cessazione di attività (articolo 44 del Dl 109/2018 per il triennio 2018-2020), allunga i tempi di fruizione degli ammortizzatori.
Non va sottaciuto che entrambe le misure si inseriscono in un più ampio disegno di sviluppo delle politiche attive del lavoro e presuppongono, a tal fine, l’intervento del ministero del Lavoro (e del Mise nel caso di cessazione di attività) e delle Regioni: la sospensione dei licenziamenti è in funzione della salvaguardia dell’occupazione sia a opera di cessioni aziendali agevolate (articolo 44 del Dl 109/2018, Cigs per cessazione di attività) sia mediante processi di ricollocazione della forza lavoro in nuove o diverse imprese anche a seguito di apposita formazione dei lavoratori.
Quanto sia ipotizzabile un positivo riscontro di tale indirizzo dipende dalle risorse economiche e da uno sforzo di riorganizzazione dei centri per l’impiego che non si immagina siano in grado di dare risultati nel breve periodo.