La Cassazione precisa i criteri per l’iscrizione alla gestione separata dei produttori assicurativi
A poca distanza dalla pronuncia della Cassazione n. 30554 del 26 novembre 2018, ecco che la suprema Corte, con la sentenza 260 del 9 gennaio 2019, aggiunge un tassello mancante a ricomporre il quadro definitivo del sistema di assicurazione sociale previsto per i produttori assicurativi, di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo di diritto corporativo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. In sintesi, secondo il contratto collettivo corporativo 1939, all'interno della categoria dei produttori delle agenzie e sub agenzie di assicurazione, si distinguono:
a) il III gruppo comprendente i «produttori i quali hanno l'obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni…»;
b) il IV gruppo, che invece raccoglie i «produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione»;
c) rimangono fuori della tutela assicurativa predisposta dall'articolo 44 gli appartenenti al V gruppo, ossia i produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione.
Secondo la Cassazione del 2018, in base all'articolo 44 del Dl 269/2003, i produttori del III e IV gruppo hanno obbligo di iscriversi alla gestione Inps per gli esercenti attività commerciale. Sono esclusi i produttori del V gruppo. Il produttore del IV gruppo, infatti, rispetto a quello del V, opera in una zona determinata, anche se non in esclusiva e conserva sia il diritto di procurare affari (e di non limitarsi a semplici segnalazioni) che di sottoscrivere le proposte di contratto di assicurazione. Appare invece marginale, se non irrilevante, la presenza della cosiddetta lettera di autorizzazione, elemento che di per sé non esclude l'appartenenza del produttore al V gruppo.
Ai fini assicurativi assume poi rilevanza, sempre secondo la Cassazione, la modalità di esercizio dell'attività svolta dal produttore non legato ad agenzia, a seconda che la stessa sia svolta in forma imprenditoriale, in forma autonoma occasionale o in forma di collaborazione continuativa. Nel primo caso, la gestione di riferimento non può che essere quella dei commercianti (in via ordinaria), in quanto il produttore “libero” svolge la propria attività in forma di ausilio all'impresa assicuratrice; negli altri due casi la gestione di destinazione è quella separata, che accoglie, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche i collaboratori occasionali che però abbiano un reddito superiore ai 5.000 euro (dal 1° gennaio 2004).
Proprio quest'ultima affermazione aveva creato alcune perplessità negli ambienti Inps. Infatti, il reddito da lavoro autonomo che legittima la contribuzione alla gestione separata si identifica con quello tratto dall'esercizio di arti o professioni diverse da quelle indicate dall'articolo 55 del Dpr 917/1986, norma che comprende anche l'attività ausiliaria assicurativa, per cui il produttore assicurativo non dipendente da agenzia non potrebbe mai essere iscritto alla gestione separata. La Cassazione, con questa ultima sentenza sui produttori, difende la propria linea e non aderisce alla proposta interpretativa offerta dall'istituto, ponendo una chiara distinzione nei termini seguenti:
I) nel caso in cui il produttore assicurativo non legato ad agenzia svolga la propria attività di ausilio all'impresa assicuratrice, esercitando attività d'impresa, sarà iscritto de plano alla gestione commercianti Inps, per effetto della norma generale sull'iscrizione e contribuzione alla gestione speciale dei commercianti (articolo 1, legge 22 luglio 1966, numero 213, nella parte in cui tratta dei soggetti che lavorano come ausiliari del commercio); il lavoratore in questo caso si identifica con il titolare o gestore in proprio di impresa commerciale, che abbia la piena responsabilità dell'impresa e assuma gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (si veda articolo 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, numero 662);
II) ove invece l'attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia svolta mediante l'apporto personale, coordinato e continuativo, in assenza di carattere imprenditoriale, il produttore potrà essere iscritto alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995).
III) Allo stesso modo, quando l'attività autonoma sia esercitata in forma occasionale, l'iscrizione alla gestione separata potrà avvenire solo quando il reddito derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro (articolo 44 del Dl 269/2003).
Il quadro allora risulta più definito e consente di ricondurre alla gestione separata non solo i produttori che svolgono attività come collaboratori coordinati e continuativi senza essere impresa, ma anche i produttori che svolgano l'attività in modo occasionale (senza il requisito della continuatività che caratterizza i collaboratori) e dunque senza la professionalità richiesta dall'articolo 2082 del codice civile, purché producano redditi superiori al limite soglia dei 5.000 euro.