Adempimenti

Modello A1 per i lavoratori dei trasporti internazionali

di Andrea Costa

Con il messaggio 1605 del 12 aprile 2017 l'Inps ha fornito alle proprie strutture territoriali ulteriori indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio del modello A1 ai lavoratori dipendenti da imprese di autotrasporto inviati in Paesi membri dell'Unione europea, soprattutto con riferimento alle assegnazioni in Francia e Austria.

La normativa di riferimento è definita dai regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il regolamento base 883/2004 e il regolamento di attuazione 987/2009, che trovano applicazione negli Stati membri, in Svizzera e negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Lichtenstein). Il coordinamento dei vari ordinamenti previdenziali è attuato tramite il modello A1 che definisce la legislazione applicabile derogando al principio della territorialità dell'obbligo contributivo. Tali formulari debbono essere rilasciati tanto per coloro che vengano distaccati all'estero, quanto nei casi in cui l'attività venga esercitata abitualmente in più Stati, fattispecie ricorrenti nel settore dei trasporti internazionali.

In particolare, il distacco è disciplinato dall'articolo 12 del regolamento di base e ricorre in tutte le circostanze in cui l'attività di autotrasporto svolta all'estero abbia carattere temporaneo e venga esercitata esclusivamente nello Stato di distacco. Il modello A1 è obbligatorio, deve essere richiesto dal datore di lavoro e ha durata massima di 24 mesi. Con la decisione A2 del 12 giugno 2009 la Commissione amministrativa ha fornito i necessari chiarimenti nella definizione della legislazione applicabile.

Diversamente, nel caso in cui l'attività venga esercitata abitualmente in due o più Stati, l'articolo di riferimento del regolamento di base è il 13. Anche in questa circostanza il modello A1 è obbligatorio e deve essere richiesto direttamente dal lavoratore all'istituzione del proprio Paese di residenza, e dunque non dal datore di lavoro. Non è previsto un termine massimo di validità, sempreché il rapporto di lavoro non sia a tempo determinato o non vi siano particolari variazioni rispetto al momento del rilascio della certificazione.

L'istituzione che rilascia il modello A1 è tenuta a informare le istituzioni previdenziali di tutti gli Stati in cui l'attività verrà esercitata mediante l'invio di una copia del certificato emesso, fermo restando che laddove l'attività si estenda ad un nuovo Stato occorre richiedere un nuovo modello A1. Con riguardo alla legislazione applicabile il messaggio 1605/2017 chiarisce che, laddove il lavoratore non eserciti una parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza, trova applicazione la legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. Pertanto, qualora il lavoratore residente in Italia non vi eserciti un'attività sostanziale, se il datore di lavoro ha la propria sede in Italia troverà comunque applicazione la legislazione italiana.

Infine il direttore centrale invita le sedi al rigoroso rispetto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 5994/2013, evidenziando come le strutture territoriali debbano inviare copia dei modelli A1 anche alle Istituzioni estere, consentendo così un miglior controllo della movimentazione transnazionale dei lavoratori.

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