Contrattazione

La comunicazione è essenziale prima della «chiamata»

di Alessandro Rota Porta

Il datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015) e di non superare le quattrocento giornate di utilizzo nel triennio.

Priorità al canale telematico
I canali di comunicazione delle prestazioni sono stati definiti dal Dm del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro 27/2013.

Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30 giorni.

Infatti, se il datore di lavoro è in grado di conoscere la programmazione dell’attività lavorativa, può effettuare la comunicazione con riferimento a un ciclo integrato di attività non superiore a trenta giorni: la circolare del Lavoro 20/2012 aveva chiarito che questi si considerano quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e che, pertanto, possono essere effettuate comunicazioni che prendono in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

I sistemi previsti per inoltrare il modello Uni-Intermittente sono due: tramite email, presso l’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it (valida anche se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it.

Rimane poi la possibilità di utilizzare una app dedicata o di inviare un sms al numero 339-9942256: quest’ultima modalità può essere utilizzata solo per comunicare una prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione, sebbene questa possa proseguire anche dopo le 12 ore dalla stessa. Può usare questo canale solo chi si è registrato e abilitato all’utilizzo del portale Cliclavoro.

In merito alle tempistiche, la comunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell’inizio della stessa e può essere annullata con l’invio di una successiva comunicazione ad hoc (solo tramite mail o web) da effettuare sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero - nel caso in cui il lavoratore non si presenti - entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Da ultimo, resta la possibilità di inoltrare il modello tramite fax (all’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza) in caso di malfunzionamento dei sistemi descritti: in questa ipotesi, costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.

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