L'esperto rispondeContrattazione

CCNL Metalmeccanico, straordinario

di Callegaro Cristian

La domanda

L'art 7 del ccnl metalmeccanica industria definisce l'orario straordinario "quello eseguito dopo l'orario di lavoro giornaliero” la tabella dello straordinario indica una maggiorazione per le prime 2 ore 25% e per le ore successive 30%. Si fa riferimento alle prime 2 ore settimanali oppure a quelle giornaliere?

L’articolo 7, Sezione Quarta, Titolo III (“Lavoro straordinario, notturno e festivo”) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti stabilisce, al primo comma, che “è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell'art. 5 del presente titolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge”. Il termine di riferimento per la quantificazione del lavoro straordinario è quindi rappresentato dall'orario giornaliero. Ne consegue che lo stesso riferimento debba essere applicato anche ai fini della diversa percentuale di maggiorazione riconosciuta a seconda che il lavoro straordinario rientri nelle prime due ore (25%) oppure faccia riferimento alle ore successive (30%). In riferimento all'interpretazione suddetta, non interferisce il limite stabilito dal 3° comma dello stesso articolo, secondo il quale “il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali”.

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