Rapporti di lavoro

L’ordinanza del ministero della Salute aggiorna le misure anti Covid-19 nei cantieri edili

di Mario Gallo

I nuovi scenari pandemici che, man mano, si stanno evolvendo, l'incessante produzione normativa e la fine dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo stanno facendo emergere sempre più anche l'esigenza di un aggiornamento dei Protocolli nazionali anti Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro.

Il Protocollo condiviso "generale" del 6 aprile 2021, temporaneamente prorogato, ma anche quelli specifici, come quello per l'edilizia risalente addirittura al 2020, racchiudono al loro interno una serie di misure che, tuttavia, in alcuni casi non sono più corrispondenti all'attuale quadro pandemico e alla correlata disciplina.

Per tale motivo, quindi, le parti sociali del settore dell'edilizia, sotto la spinta anche del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e di quello del Lavoro e Politiche sociali, lo scorso 27 aprile hanno siglato il nuovo "Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid - 19 nei cantieri"; il provvedimento è stato fatto proprio dal ministero della Salute con l'Ordinanza 9 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n. 113).

Va subito precisato, però, che chi si attendeva profondi stravolgimenti delle misure previste dal precedente Protocollo è rimasto in parte deluso, e ancora una volta non sono stati coinvolti gli ordini professionali.

Ruolo del coordinatore per la sicurezza e dei committenti

Per quanto riguarda alcuni dei punti più significativi di questi nuovo Protocollo, in vigore dal 16 maggio al 31 dicembre 2022, va osservato che le misure si applicano a tutti i cantieri temporanei o mobili, pubblici e privati, e interessano tutti coloro che vi operano all'interno, quindi anche i lavoratori autonomi, i fornitori e i tecnici.

Rimane fermo il ruolo centrale del coordinatore per la sicurezza, che ha l'obbligo di integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all'articolo 100 del Dlgs 81/2008, e la stima dei costi «….. con le misure contenute nelle presenti Linee guida».

Tuttavia, rispetto al precedente Protocollo del 20 aprile 2020, la vigilanza sull'adozione all'interno del cantiere delle misure di sicurezza anti-contagio, ora è scaricata direttamente sui committenti: resta da capire, tuttavia, come può un committente privato, sprovvisto di competenze in materia, adempiere correttamente a questo delicato onere di controllo.

Protocolli di sicurezza aziendali e consultazione con le rappresentanze sindacali

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro è «raccomandata» l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando che gli stessi sono tenuti, comunque, ad adottare le misure di precauzione disposte dall'autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Cse), ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

Invero, l'adozione dei protocolli aziendali, conformi a tali indicazioni, continua a essere un passaggio obbligato ai fini dell'articolo 2087 del Codice civile e per non incorrere in possibili responsabilità, tenuto conto anche di quanto stabilisce l'articolo 29-bis del Dl 23/2020.

Da rilevare, inoltre, che sono diverse le misure previste da questo nuovo provvedimento, tra cui spiccano quelle di tipo informativo, di regolamentazione degli accessi, di pulizia e igienizzazione del cantiere e dei mezzi d'opera.

Da osservare, infine, che nel nuovo Protocollo condiviso dalle parti sociali l'adozione nei cantieri delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è considerato, anche in questa fase, ancora di fondamentale importanza, e si afferma che «…è necessario l'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente».

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