Previdenza

Un aiuto per co.co.co. e dottorandi disoccupati

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Fornite dall’ Inps le istruzioni per le richieste di Dis-Coll riferite a eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017. Con la circolare 115/17, diffusa ieri, l’Istituto illustra la portata normativa delle disposizioni contenute nella legge 81/17 (cosiddetto “Jobs act del lavoro autonomo”) che - oltre a aver reso strutturale l’indennità di disoccupazione per co.co.co., anche a progetto, non pensionati e privi di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps – ha ampliato la platea dei beneficiari della prestazione includendovi anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, non ammessi alla tutela fino al 30 giugno scorso. Semaforo rosso, invece, per amministratori e sindaci, che continuano a restare esclusi dalla prestazione.

Per richiedere la Dis-Coll gli interessati, al momento della trasmissione della domanda, devono essere privi di partita Iva.

Due le principali condizioni di accesso al sostegno economico: il possesso dello stato di disoccupazione al momento della domanda e la titolarità di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile che precede la cessazione dal lavoro sino al momento in cui il rapporto viene meno. Questi requisiti devono essere presenti congiuntamente. Non è più necessario, invece, che il collaboratore faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Come conseguenza di un’opportuna scelta legislativa, l’Inps conferma l’utilità, ai fini della durata e della misura della Dis-Coll, dei periodi di gravidanza (interdizione anticipata e posticipata, congedo di maternità e congedo parentale).

L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata postula l’assenza di sovrapposizioni tra altra attività lavorativa e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di assegno di ricerca, di dottorato di ricerca con borsa di studio.

Per quanto riguarda la durata, la circolare conferma che la Dis-Coll copre un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la perdita del lavoro al momento della cessazione, al netto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ogni caso, la durata massima della prestazione non può superare i 6 mesi. Riguardo alla misura, l’assegno è pari al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi eseguiti per proventi pari o inferiore, per il 2017, a 1.195 euro. Superando tale soglia - annualmente rivalutabile in base agli indici Istat - l’indennità corrisponde al 75% di 1.195 euro, cui si somma un importo pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. La prestazione, in ogni caso, non può superare il massimale mensile, che per il 2017 è di 1.300 euro.

Ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, l’Istituto fa presente che sono considerati utili anche le frazioni di mese.

Per richiedere la Dis-Coll, gli interessati devono inviare domanda telematica all’Inps, entro il termine decadenziale di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nella circolare, inoltre, viene regolamentato il periodo transitorio riferito alle cessazioni dal 1° al 19 luglio 2017.

La circolare 115/17 dell'Inps

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