Adempimenti

La «contabilità semplificata» non preclude il regime forfettario

di Salvatore Servidio

Con risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su un interpello ex articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'applicabilità del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, posto da un contribuente che ha optato per il regime semplificato di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare, la fattispecie oggetto del quesito riguarda un contribuente che, nonostante possedesse i requisiti per il regime forfettario, ha adottato dal 2015 il regime contabile semplificato mediante comportamento concludente, senza aver mai comunicato l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva. Nel 2017 il contribuente ha optato per il regime semplificato improntato al criterio di cassa di cui al comma 5 dell'art. 18 del Dpr n. 600/1973 (cosiddetto regime delle registrazioni Iva), barrando il rigo VO26 della dichiarazione Iva 2018.
Poiché dal 2018 intenderebbe aderire al regime forfetario, l'interpellante pone all'agenzia delle Entrate due quesiti chiedendo di conoscere (a) da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato e (b) se il vincolo triennale possa essere derogato anche con riferimento agli anni d'imposta 2016 e/o 2017.
Nella propria soluzione interpretativa, l'istante sostiene di poter applicare nel 2018 il regime forfettario indipendentemente dall'opzione per il regime ex articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600/1973, effettuata per l'anno d'imposta 2017.
Soluzione dell'Amministrazione finanziaria
Si premette che in base all'articolo 18 del Dpr n. 600/1973, i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo senza superare la soglia di ricavi di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto (cfr. al riguardo la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E).
Ciò posto, nella risposta resa, l'agenzia delle Entrate è dell'avviso che la scelta per comportamento concludente, fatta nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato e di determinare il reddito secondo i criteri stabiliti per le imprese minori dall'articolo 66 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, non vincola l'istante alla permanenze in tale regime. La contabilità semplificata è infatti un regime naturale per i contribuenti minori titolari di partita Iva, il quale non prevede vincoli di permanenza per i contribuenti che decidono di adottarlo in luogo del regime forfettario.
Secondo il documento di prassi in esame, è irrilevante anche il fatto che nel 2017 la contribuente abbia esercitato l'opzione e determinato il reddito secondo il criterio di cassa. Il vincolo triennale previsto dall'articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600/1973, che consente di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, rileva infatti solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all'articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, è possibile transitare dal regime semplificato al regime forfetario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza e, quindi, avvalersi per l'anno d'imposta 2018 del regime forfetario.
L'Amministrazione fiscale ricorda, però, che la scelta e la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta - come previsto dell'articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997, n. 442 - comportano anche l'obbligo, da parte del contribuente, di comunicare l'opzione, nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata. In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, il regime impositivo vale ugualmente, ma il contribuente è sanzionabile.
Ne consegue pertanto che l'omessa indicazione dell'opzione, nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015, per l'applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell'efficacia del regime scelto, costituisce tuttavia una violazione sanzionabile, che può essere sanare attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.

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