Previdenza

Autoliquidazione «provvisoria» per i premi inail

di Silvia Perna

Il premio di rata Inail per il 2018, che va anticipato dai soggetti assicuranti entro venerdì 16 febbraio, si considera calcolato in via provvisoria in attesa delle nuove tariffe che saranno approvate con decreto. Lo ha evidenziato l’Istituto nella guida all’autoliquidazione 2018. Al premio si applica la riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/13, pari al 15,81% (16,48% nel 2017). Sull’ammontare dei premi per le imprese artigiane l’ulteriore riduzione per la regolazione 2017 è pari al 7,22 per cento.

Tra le altre novità, viene abolita anche l’autoliquidazione di giugno per le aziende costituite in concomitanza o dopo le estrazioni delle basi di calcolo, in quanto il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni hanno consentito un’ulteriore estrazione lo scorso 19 gennaio, in tempo per l’autoliquidazione di febbraio.

Gli sgravi per le realtà della pesca costiera e delle acque interne e lagunari sono stati, invece, sospesi dal ministero del Lavoro, secondo cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Tfue. Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017-18, da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure (come per tutti) in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018. La sospensione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta il pagamento nella misura intera anche del premio 2017.

Viene meno, poi, per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’addizionale sui premi relativi alle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto: il provvedimento è contenuto nell’articolo 1, comma 189, della legge 205/17 (Bilancio 2018). Per il 2017 l’addizionale resta, però, dovuta ed è fissata nell’1,29% per le voci di tariffa individuate dal decreto 12 gennaio 2011, n.30, e nello 0,02% per le lavorazioni del settore navigazione relative alle categorie Trasporto passeggeri e Concessionari di bordo, Trasporto merci nazionale e internazionale.

In vista del 16 febbraio il datore di lavoro deve:

calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;

conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;

pagare il premio con il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti pubblici)” in caso di enti e organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

I datori che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello dell’anno precedente devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio anche la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere.

Entro il 28 febbraio, infine, il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

La guida all'autoliquidazione Inail 2017-2018

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