Contrattazione

Lavoro somministrato, ultime ore per la comunicazione al sindacato

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di Massimo Braghin

Scade domani 31 gennaio, il termine entro il quale il datore di lavoro che nel corso dell'anno 2016 ha occupato lavoratori con contratto di somministrazione, deve effettuare la relativa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il soggetto obbligato è, dunque, l'Agenzia di Somministrazione.

La contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che vada oltre il 31 gennaio (Ministero Lavoro, Interpello n. 36/2012); in tal caso, la disposizione contrattuale costituirà un nuovo termine effettivo anche ai fini della applicazione del regime sanzionatorio.
La comunicazione può essere trasmessa a mezzo pec, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mano.

La comunicazione deve distintamente indicare il numero di contratti di somministrazione attivati, la durata degli stessi, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Non vi è dunque alcun dato anagrafico, ma semplicemente numerico.
In caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro (art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

La disciplina del contratto di somministrazione è stata ampiamente revisionata dal D. Lgs. n. 81/2015, il quale è intervenuto abrogando la disposizione che imponeva l'obbligo di comunicazione preventiva o nei 5 giorni successivi all'instaurazione del rapporto dei motivi e del numero dei lavoratori somministrati da parte dell'utilizzatore (introdotto dalla Legge Biagi – art 24 comma 4 del D. Lgs. n. 276/2003), mentre ha mantenuto in essere l'obbligo di comunicazione annuale; inoltre, la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) è stata estesa a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo (il numero di lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore all'1 gennaio dell'anno di stipula del contratto).

La somministrazione a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, mantenendo il previgente principio dell'acausalità.

Un'ulteriore novità, introdotta dall'art. 34 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, prevede che in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della Legge n. 68/1999. Di conseguenza, si consente alle aziende di adempiere all'obbligo di riserva previsto dalla normativa a tutela dei lavoratori diversamente abili mediante l'utilizzo dei medesimi con contratto di somministrazione di lavoro, sempre che le missioni abbiano durata non inferiore a dodici mesi.

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