Rapporti di lavoro

Licenziamenti, babele di sanzioni

di Giampiero Falasca

Se un marziano facesse un salto in Italia per conoscere le regole applicabili ai licenziamenti, probabilmente tornerebbe subito sul suo pianeta, spaventato dalla risposta.

Nel nostro ordinamento, infatti, senza un chiaro e preciso disegno di politica del diritto, è stato costruito nel tempo un regime di sanzioni contro i licenziamenti ingiustificati fatto di tante regole speciali, diverse tra loro, che ha prodotto una grande confusione sistematica (i dettagli sono riportati nella tabella a fianco).

Le tante misure sanzionatorie esistenti combinano, con intensità diversa, due strumenti differenti: la reintegrazione sul posto di lavoro e il risarcimento del danno.

La reintegrazione è sempre abbinata con un risarcimento del danno. Nella sua versione più pesante si accompagna al pagamento di una somma pari a tutte le retribuzioni che il dipendente avrebbe maturato dal giorno del licenziamento illegittimo sino alla ripresa del lavoro (detratti i redditi maturati nel frattempo, il cosiddetto “aliunde perceptum”).

Questa sanzione si applica ai licenziamenti discriminatori e a quelli intimati nei confronti dei dipendenti pubblici sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul pubblico impiego (la riforma Madia), prevista nei prossimi giorni.

Una forma meno pesante di reintegrazione prevede l’abbinamento con il risarcimento del danno, assoggettato a un tetto massimo di 24 mensilità, ma si applicherà solo ai licenziamenti dei dipendenti pubblici dopo l’entrata in vigore della riforma.

Una tecnica analoga è utilizzata dalla legge Fornero: cambiano, tuttavia, gli importi, in quanto la soglia dell’indennità è fissata a 12 mesi, invece che a 24. Questa sanzione si applica ai licenziamenti disciplinari intimati per un fatto inesistente, oppure applicati in situazioni per le quali il Ccnl prevede una misura conservativa, ai recessi economici manifestamente infondati e ai recessi collettivi che violano i criteri di scelta.

La stessa legge Fornero ha introdotto, come sanzione tendenzialmente generale, la regola del risarcimento del danno senza reintegrazione sul posto di lavoro per tutti i casi diversi da quelli appena ricordati.

Le regole previste dalla legge Fornero sono applicabili solo a chi è stato assunto nel settore privato prima del 7 marzo 2015, data in cui è entrato in vigore il Dlgs 23/2015 sulle “tutele crescenti”. Per i lavoratori assunti da tale data, la sanzione generale è il pagamento di un’indennità economica; la reintegrazione (associata al risarcimento) si applica solo per i casi di licenziamento disciplinare basato su un fatto materiale inesistente.

L’indennità economica è la sanzione principale che si applica anche per i licenziamenti intimati da datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti.

Questo quadro – che per esigenze di spazio riporta solo le misure più diffuse, senza esaurire l’elenco - dimostra che, nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore negli ultimi anni per introdurre regole più chiare e semplici, il nostro sistema resta ancora gravemente affetto da un problema di eccessiva complessità delle norme. Caratteristica che stimola il contenzioso, aumenta l’incertezza e, in definitiva, spaventa chi vuole investire nel nostro Paese.

Le regole

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