Contrattazione

Quattro regimi in quattro mesi per i contratti a termine

di Giampiero Falasca e Arturo Maresca

La corretta applicazione nei prossimi mesi delle norme del decreto dignità dipenderà dall’esatta ricostruzione del regime transitorio o, per meglio dire, dei tanti regimi che si sono succeduti da luglio a oggi.

Per comprendere come funziona la disciplina transitoria, dobbiamo ricordare che sul tema sono state approvate, nello spazio di poche settimane, due norme dai contenuti diversi: l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 87/2018, entrato in vigore il 14 luglio, e la sua riformulazione contenuta nella legge di conversione (la numero 96/2018), entrata in vigore il 12 agosto.

Intorno a queste norme si articolano ben quattro diverse discipline, che proviamo a ricostruire di seguito con un’avvertenza: il regime transitorio interessa solo le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, del decreto (limite di durata massima dei rapporti a termine, anche a scopo di somministrazione, disciplina delle proroghe e dei rinnovi). Le altre norme (per esempio maggiorazione contributiva, limite quantitativo del 30%, eccetera) sono entrate in vigore immediatamente e quindi non rientrano in tale regime.

I contratti siglati entro il 13 luglio restano in vita sino alla scadenza naturale, senza che le norme del decreto incidano in alcun modo sulla loro disciplina. Analoga sorte tocca alle eventuali proroghe o rinnovi (anche intervenute dal 14 luglio ed entro il 31 ottobre), che restano soggette alle regole applicabili al momento della stipula del contratto inziale (il Dlgs 81/2015 nella versione originaria).

Primo regime transitorio
Il Dl 87/2018 conteneva una regola transitoria che non è stata confermata dalla legge di conversione: essendo venuta meno l’efficacia di tale norma, la disciplina applicabile alle varie fattispecie è quella vigente al momento della sottoscrizione del primo contratto di lavoro tra le parti.

Di conseguenza, per i contratti che al 14 luglio erano già in corso, e per le loro eventuali proroghe e rinnovi (anche successivi a tale data), continuano ad applicarsi le regole originarie del Dlgs 81/2015; invece, i contratti stipulati la prima volta nel periodo compreso tra il 14 luglio e l’11 agosto sono soggetti alle regole del decreto (a eccezione delle norme introdotte dalla legge di conversione).

Regime definitivo
Dal 12 agosto è entrato in vigore il regime transitorio definitivo. Sulla base di ciò, i contratti che erano in corso alla data del 14 luglio possono essere prorogati o rinnovati, entro il 31 ottobre 2018, seguendo le vecchie regole (durata massima 36 mesi, 5 proroghe, assenza delle causali, disciplina speciale per la somministrazione).

Per i contratti stipulati per la prima volta a partire dal 14 luglio 2018, si potrebbe ipotizzare una temporanea sopravvivenza delle vecchie regole limitatamente alle proroghe e ai rinnovi, almeno sino al 31 ottobre. Tale lettura, tuttavia, non è univoca e quindi sembra più opportuno e prudente ipotizzare per tali rapporti l’immediata applicazione della riforma.

Una volta terminato il periodo transitorio, dal 1° novembre 2018 in avanti tutti i nuovi contratti, nonché le proroghe e i rinnovi di quelli sorti in precedenza, saranno interamente soggetti alla disciplina del decreto, con le modifiche apportate in sede di conversione.

Limiti quantitativi
Il tema del regime transitorio coinvolge, seppure indirettamente, anche il limite quantitativo del 30% di lavoratori utilizzabili dallo stesso soggetto come sommatoria di contratti a termine diretti e contratti di somministrazione.

Questo limite, introdotto dalla legge di conversione, non è interessato dal regime transitorio e quindi è entrato in vigore dal 12 agosto. Di conseguenza, eventuali proroghe o rinnovi dei lavoratori a termine già in servizio a tale data dovranno essere computate ai fini del raggiungimento e dell'eventuale superamento della soglia.

L’applicazione immediata della soglia non comporterà, tuttavia, l’illegittimità dei rapporti che fossero in corso alla data del 12 agosto in misura eccedente rispetto al nuovo tetto del 30 per cento. Un’azienda che si trovasse in questa situazione potrebbe mantenere in servizio i lavoratori in eccedenza sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti, ma non potrebbe impiegare nuovo personale temporaneo sino al rientro sotto la soglia massima.

Date e regole

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