Rapporti di lavoro

L’assunzione infragruppo non blocca il bonus impatriati

di Luca Gaiani

L’agevolazione per i lavoratori impatriati spetta anche per rapporti intrattenuti all’estero con diverse società del gruppo a cui appartiene anche quella che assumerà il contribuente al momento del rientro in Italia. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 72/E di ieri, nella quale si precisa che devono essere comunque verificati anche gli altri requisiti previsti dalla norma agevolativa, tra cui la residenza fiscale estera per almeno due anni.

L’articolo 16 del Dlgs 147/2015 concede un regime fiscale agevolato (consistente in una detassazione del 50% del reddito conseguito per cinque anni) ai lavoratori con alte qualificazioni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo aver svolto continuativamente all’estero una attività lavorativa (dipendente, autonoma o di impresa) almeno negli ultimi 24 mesi.

In relazione a questa fattispecie, un contribuente ha interpellato le Entrate dichiarando di essere stato residente all’estero, a partire dal mese di maggio 2016, dove ha intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con diverse società facenti parte di un unico gruppo multinazionale. Il contribuente, dal 1° agosto 2018, ha trasferito la residenza in Italia, dove ha avviato un nuovo rapporto lavorativo con una società (italiana) pure facente parte del gruppo a cui erano riconducibili anche i suoi precedenti datori di lavoro esteri. Viene chiesto all’Agenzia se sia consentito usufruire del regime agevolato previsto dal citato articolo 16.

La risoluzione n. 72/E, dopo aver ricordato i requisiti previsti dalla norma, fa presente che la stessa, come già affermato nella precedente risoluzione n. 51/E/2018, richiedendo un periodo minimo di lavoro di due anni, implicitamente impone anche che l’impatriato sia stato residente all’estero per almeno due periodi di imposta. Nel caso dell’interpello, le condizioni di residenza e di attività lavorativa continuativamente svolta all’estero per il periodo minimo risultano verificate, non essendo di ostacolo, a questi fini, il fatto che il rapporto lavorativo sia stato intrattenuto con società, autonome e distinte, facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza di quella presso cui il contribuente intratterrà il nuovo rapporto lavorativo a seguito del suo trasferimento nel nostro paese.

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