Compatibilità tra incarico pubblico e attività professionale in società
Per i dipendenti di una pubblica amministrazione, i casi di incompatibilità, per effetto del rinvio operato dall'art. 53 del Decreto legislativo. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 145/2002, sono tuttora elencati e regolati dagli artt. 60 e seguenti del T.U. concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Più in particolare in base ai "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" sono vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con prestazione lavorativa superiore al 50% (fattispecie che pare confacente alla casistica indicata nel quesito), gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo. A tale regola di carattere generale fanno eccezione alcune limitate casistiche (ad esempio l’assunzione di cariche in società cooperative). Pertanto la risposta la quesito è negativa. La convivenza del rapporto di pubblico impiego con l’attività professionale svolta nella società potrebbe essere compatibile nel caso in cui il primo fosse prestato part-time (orario inferiore al 50%) oppure l’attività professionale fosse meramente saltuaria od occasionale (quindi non avente i caratteri della abitualità, come sopra specificati).