Agevolazione al 50% per l’assegno di sede di diplomatici e docenti
La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) interviene fiscalmente con un'interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 8, del Dpr 917/1986.
La disposizione recita che «gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5».
Il comma 271 dell'articolo 1 della legge 205/2017 afferma che il primo periodo del comma 8 dell'articolo 51 del Tuir «si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103».
Pertanto la nuova disposizione prosegue affermando che «a decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione»”.
Sotto l'aspetto soggettivo la predetta disposizione impatta su:
• le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura (articolo 152 del Dpr 18/1967);
• i docenti a contratto locale per il personale delle scuole statali all'estero (articolo 31 del Dlgs 64/2017)
Gli assegni di sede di queste categorie di lavoratori sono assoggettati al 50% sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, anche in fase di determinazione della specifica contribuzione prevista dall'articolo 158 del Dpr 18/1967, il quale relativamente agli organi di diplomazia e ai consolati del ministero degli Affari Esteri recita che «la tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana».
Dal 1° aprile 2018, fermo restando il trattamento fiscale di miglior favore dell'assegno di sede, «i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'Inps per le assicurazioni in questione sono commisurati all'intera retribuzione» e non «ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, degli Affari esteri e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato».
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di Filippo Maria Giorgi