Trasformazione rapporto di lavoro e esonero
L'incentivo di cui all'art. 1, co. 10 - 15, L. n. 178/2020 spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (attualmente la misura è autorizzata dall'UE fino al 30.06.2022), di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. La norma parla genericamente di contratti a termine e non distingue tra rapporti stagionali o i rapporti a termine disciplinati dall'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015. Inoltre, la norma mira a incentivare l'occupazione giovanile stabile. Di conseguenza, appare corretto fruire degli incentivi per la conversione del contratto a termine stagionale. Vanno comunque osservati i principi generali per la fruizione degli incentivi sebbene con particolari e differenti rispetto alla generalità (vedi Inps circ. n. 56/2021).
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