Agevolazioni

La compartecipazione riduce i contributi di aziende e lavoratori

di Giampiero Falasca

Aumentano gli incentivi applicabili sui premi di risultato erogati da datori di lavoro che favoriscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione dell’impresa.

Il decreto legge approvato dal Governo aggiunge, infatti, alle norme fiscali già esistenti (tassazione al 10%) un nuovo incentivo di natura contributiva, che opera sulle stesse somme e con i medesimi presupposti, anche se entro un limite economico più basso.

Secondo la nuova normativa, sui premi erogati da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro; il Dl specifica che la riduzione riguarda l’aliquota contributiva relativa all’invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti. Sulla medesima quota di retribuzione non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Tale riduzione si applica sino a un valore massimo del premio di 800 euro.

La riduzione del prelievo contributivo si accompagna alla riduzione, in misura corrispondente, dell’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Il decreto legge precisa che la nuova incentivazione si applica solo per le somme rientranti nel regime della tassazione separata introdotto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e potenziato dalle legge di bilancio successiva.

Tale normativa stabilisce un regime fiscale di favore per i premi di risultato definiti sulla base di un accordo collettivo di secondo livello, cui si applica - se il dipendente non supera una retribuzione annua lorda di 80 mila euro - la tassazione separata del 10% per un valore massimo di 3mila euro. Questo valore sale a 4mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, sempre sulla base di intese collettive.

Per potersi applicare gli incentivi fiscali (e di conseguenza anche quelli contributivi appena introdotti) il coinvolgimento dei lavoratori deve consentire che gli stessi intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali.

La nuova disciplina contributiva si applica solo per gli accordi collettivi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Per i contratti già stipulati continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data (e quindi, non si applica la disciplina contributiva di maggior favore). Questa distinzione non è del tutto convincente perché rischia di penalizzare quelle imprese che, prima delle altre, hanno investito sulla partecipazione.

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