Doppio part time con la stessa azienda
L’art. 4, D.Lgs. 81/2015 dispone che nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 66/2003, o a tempo parziale. Tale ultima norma prevede che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, con facoltà per i contratti collettivi di stabilire una durata minore. Si ritiene, allora, che se dal cumulo dei due rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro venga raggiunto un orario di lavoro settimanale a tempo pieno non possa più trattarsi di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Dovrà essere adattato il contratto di lavoro.