Rapporti di lavoro

Anche chi è già al lavoro può chiedere le informazioni

Serve una domanda scritta: il datore ha 60 giorni di tempo per rispondere

di Valentina Melis e Cristian Valsiglio

Il decreto trasparenza, a eccezione di due articoli, quelli sulla «Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili» (articolo 10) e sulla «Formazione obbligatoria» (articolo 11), si applica dunque anche al datore di lavoro domestico.

Il decreto impone al datore di lavoro di fornire al lavoratore una serie di informazioni relative al rapporto in fase di assunzione.

Per i lavoratori domestici assunti dal 13 agosto 2022, i datori di lavoro domestico dovranno ottemperare ai nuovi obblighi informativi continuando a consegnare al lavoratore il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, all’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni non contenute nel contratto di assunzione potranno essere fornite al lavoratore entro sette giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Addirittura, le informazioni relative a ferie, congedi, termini di preavviso, Ccnl applicato ed enti ai quali si versano si versano i contributi potranno essere comunicate per iscritto al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione.

Per chi è già assunto

Anche i lavoratori già assunti potranno chiedere le nuove informazioni sulle condizioni di lavoro previste dal decreto «Trasparenza». Gli obblighi informativi si applicano anche ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° agosto, ma solo previa richiesta scritta del lavoratore, da soddisfare entro 60 giorni (articolo 16 del Dlgs 104/2022).

Le informazioni relative al rapporto di lavoro dovranno essere comunicate a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo o elettronico e dovranno essere conservate e rese accessibili al lavoratore.

Spetta al datore di lavoro conservare la prova della loro trasmissione o ricezione, per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Le sanzioni

La violazione degli obblighi informativi previsti dal decreto «Trasparenza» comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni lavoratore interessato, da 250 a 1.500 euro. Il lavoratore potrà denunciare all’Ispettorato del lavoro il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi: da qui partirà l’ispezione.

Modifiche delle condizioni

Il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell’informativa (retribuzione, mansione, sede di lavoro, livello, orario di lavoro e così via). La comunicazione non va effettuata se la variazione deriva direttamente dalla modifica di disposizioni legislative, regolamentari ovvero del Ccnl.

Per evitare profili sanzionatori è opportuno far sottoscrivere al lavoratore “per ricevuta” la documentazione, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

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