Contrattazione

Doppia fase transitoria per proroghe e rinnovi

di Giampiero Falasca

Il Dl 87/2018 contiene un errore di impostazione: l’assenza di un regime transitorio. Per questo vuoto normativo, nei giorni compresi tra il 2 luglio (quando il Consiglio dei ministri ha votato il provvedimento) e il 14 luglio (quando le nuove regole sono entrate in vigore) è scattata una corsa alle proroghe e ai rinnovi disordinata e irrazionale, per evitare la brusca interruzione di rapporti di lavoro consolidati nel tempo.

Come funziona la transizione
La legge di conversione rimedia all’errore, prevedendo un regime transitorio che si articola intorno a tre situazioni.

La prima ipotesi riguarda i contratti che erano in corso al 14 luglio, per i quali si potrà continuare ad applicare senza modifiche il regime precedentemente in vigore, sino al 31 ottobre. Il vecchio regime continuerà ad essere applicato, fino alla stessa data, anche per proroghe e rinnovi.

La seconda ipotesi riguarda i contratti stipulati dal 14 luglio, per i quali si applicano da subito le nuove regole su durata massima, limiti quantitativi e indicazione della causale nel primo contratto di durata superiore a 12 mesi, ma è previsto un periodo limitato di sopravvivenza (fino al 31 ottobre) del vecchio regime per le proroghe e i rinnovi.

Questa regola sembra ricavarsi dalla parte della norma transitoria che assoggetta alle nuove disposizioni i contratti stipulati dopo il 14 luglio «nonché» tutte le proroghe e i rinnovi contrattuali siglati dopo il 31 ottobre, senza distinzioni sulla data di inizio del contratto. In altre parole, il regime transitorio delle proroghe e dei rinnovi non sembra riguardare solo i contratti “in corso” al 14 luglio (limitazione contenuta nel Dl 87/2018 ma scomparsa dalla legge di conversione).

Un esempio può aiutare a capire meglio: ad agosto 2018 è stipulato per la prima volta un contratto di 20 giorni. Dopo la scadenza, e nel rispetto del periodo di pausa tra un contratto a termine e l’altro, il datore di lavoro ha l’esigenza di rinnovare il rapporto entro il 31 ottobre; in questo caso, non serve indicare la causale, essendo ancora applicabile, seppure solo per le proroghe e i rinnovi, il vecchio regime. Se invece questo contratto fosse nato con una durata di 15 mesi, sarebbe stato obbligatorio indicare la causale.

Questa lettura tuttavia non è unanime e quindi in fase di prima applicazione sarà opportuna una certa cautela.

La terza ipotesi riguarda i contratti stipulati dal 14 luglio che non siano interessati da proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre: per questi rapporti, le nuove regole valgono da subito.

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