Agevolazioni

Il contenuto delle intese aziendali sulla conciliazione vita-lavoro per accedere agli sgravi contributivi

di Cristian Valsiglio

Con il decreto del 12 settembre 2017, sottoscritto dal ministero del Lavoro e dal ministero dell'economia, è stato previsto un beneficio di carattere contributivo a favore di datori di lavoro privati che sottoscriveranno e depositeranno presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro nel periodo 1 gennaio 2017 - 31 agosto 2018 accordi collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai Ccnl di riferimento.

Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro privato che sarà quantificato dall'Inps in base alle risorse disponibili e ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati.
L’incentivo tuttavia non potrà essere superiore all'importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini contributivi dichiarata dal datore di lavoro nell'anno civile precedente l'istanza di fruizione.

Sotto l’aspetto oggettivo gli accordi aziendali sottoscritti, anche in recepimento ai contratti collettivi territoriali, dovranno:
1) introdurre misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto previsto dal Ccnl ovvero da disposizioni normative vigenti;
2) prevedere l’estensione o l’integrazione di misure già previste dai Ccnl di riferimento.
In sostanza il decreto prevede l'ammissione al beneficio ove l'accordo contenga misure di work-life balance appartenenti alle seguenti macro categorie:

Categoria A – Area di intervento della genitorialità
•Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
•Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
•Previsione di nidi d'infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
•Percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità anche sotto forma di e-learning/coaching;
•Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.

Categoria B – Area di intervento sulla flessibilità organizzativa
•Lavoro agile;
•Flessibilità oraria in entrata e uscita;
•Part-time;
•Banca ore;
•Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'azienda dei permessi ceduti.

Categoria C – Welfare aziendale
•Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
•Convenzioni con strutture per servizi di cura;
•Buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Il Decreto prevede un contenuto minimo degli accordi aziendali, in particolare:
1) dovranno essere previsti almeno due misure di conciliazione di cui almeno una deve entrare nella categoria A o B;
2) dovranno essere interessati almeno un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti interessati.

Sotto l'aspetto procedurale è bene evidenziare che:
• gli accordi collettivi dovranno essere sottoscritti e depositati presso la DTL territorialmente competente a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 agosto 2018;
• i datori di lavoro dovranno provvedere, ai fini dell'ottenimento del beneficio, ad inviare all'INPS apposita istanza di richiesta in via telematica secondo le istruzioni operative che saranno diramate dall'Istituto.
La fruizione del beneficio è comunque subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Non resta che attendere la pubblicazione in G.U. del Decreto nonché le istruzioni operative dell'INPS per rendere l'agevolazione realmente utilizzabile dai datori di lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©