Recupero degli incentivi arretrati del Bonus Sud, nuova proroga
Ancora una proroga per il recupero degli incentivi relativi al bonus Occupazione Sud: lo prevede il messaggio 3877 diffuso il 9 ottobre dall'Inps.
I datori di lavoro interessati avranno tempo fino al 30 novembre prossimo (termine di presentazione del flusso contributivo Uniemens relativo al mese di ottobre) per il conguaglio o la compensazione dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio ad agosto 2017.
La proroga segue la precedente prevista dal messaggio 3272 dell'agosto scorso (allora le somme interessate erano quelle relative al periodo gennaio – giugno e il termine riferito alla presentazione dell'Uniemens di competenza agosto). Anche in questa occasione la misura si è resa necessaria, come riferisce la nota dell'Istituto, a causa dei perduranti ritardi nell'aggiornamento degli archivi dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) concernenti lo stato di disoccupazione dei lavoratori e del conseguente rallentamento nel riconoscimento dell'incentivo da parte dell'Inps. Infatti il bonus spetta per l'assunzione di persone disoccupate ex articolo 19 del d.lgs. 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Operativamente il recupero si effettua esponendo nell'elemento <ImportoArrIncentivo> del flusso Uniemens (all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>) l'importo del bonus relativo ai mesi gennaio - agosto 2017 (l'elemento <TipoIncentivo> assume il valore “BSUD” se trattasi di incentivi nei limiti “de minimis” altrimenti si valorizza con “D367”) . Tali dati confluiscono poi nel DM “VIRTUALE” con i codici “L463” (arretrati nel rispetto degli aiuti “de minimis”)” o “L465”.
Si ricorda che il bonus spetta purché la prestazione lavorativa si svolga in una Regione meno sviluppata (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ovvero “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), prescindendo dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro (donde il nome di bonus Occupazione Sud). L'esonero spetta per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, anche a scopo di somministrazione, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante ed i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L'incentivo è pari alla contribuzione dovuta dal datore, ad eccezione dei premi e contributi Inail ed altri contributi minori (v. circolare Inps 41/2017) nella misura massima di euro 671,66 mensili (8.060,00/12) e viene fruito attraverso conguaglio o compensazione sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG per gli operai agricoli).