Agevolazioni

Sospesi gli sgravi contributivi Inail alle imprese della pesca

di Paolo Rossi

L'Inail, circolare 18 gennaio 2018, numero 6, fornisce istruzioni in merito alla sospensione degli sgravi contributivi, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

Gli sgravi in questione sono stati introdotti dall'articolo 6 del Dl 30 dicembre 1997, numero 457, poi successivamente rimodellati fino a portare la misura del beneficio a un massimo del 80 per cento. La norma del 1997 prevede un beneficio contributivo per le imprese armatrici, orientato alla salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nello specifico del personale imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale. Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, in una misura che negli anni è stata via via ridefinita.

Il beneficio è stato prorogato nella misura del 70% per gli anni 2004-2007 e poi applicato per gli anni 2008-2011 nel limite dell'80%, per il 2012 nel limite del 60%, per il 2013-2014 nel limite del 63,2%, per il 2015 nel limite del 57,5%, per il 2016 nel limite del 50,3% e per il 2017 nel limite del 48,7 per cento.

L'agevolazione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota protocollo 0012233.22-12-2017, ha espresso l'avviso che, in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolativo in esame, al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso in ossequio alle regole disposte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del ministero, è sospesa l'applicazione della riduzione ai premi e contributi assicurativi riscossi dall'Inail dal 1° gennaio 2018.

Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l'autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:
a) dai datori di lavoro iscritti alla gestione navigazione per l'assicurazione dei componenti l'equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 "Pesca costiera";
b) dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.
Sono altresì dovuti in misura intera i premi speciali unitari dovuti dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori.

La sospensione dell'applicazione dell'agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.
L'Inail provvederà all'aggiornamento delle basi di calcolo dei premi per i soggetti interessati dalla sospensione e dei servizi per l'autoliquidazione 2017/2018 ("Invio telematico dichiarazione salari"; "Alpi online"; servizio "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio") relativi alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

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