Nuovo accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada
L'Inps, nella circolare del 25 ottobre 2017, n. 154, illustra e fornisce le istruzioni relative al nuovo Accordo di sicurezza sociale sottoscritto tra l'Italia e il Canada, in vigore dal 1° ottobre 2017, che sostituisce il precedente Accordo firmato a Toronto nel 1977. Dal 1° ottobre 2017 entra in vigore anche l'Accordo Amministrativo di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale del 18 maggio 2017. Continuerà ad applicarsi l'Accordo attualmente in vigore per quanto la Provincia autonoma canadese del Québec, fino a che il nuovo Accordo non sarà recepito attraverso un'apposita Intesa.
Il nuovo Accordo contiene modifiche e integrazioni riguardanti la determinazione e unicità della legislazione applicabile ai distacchi, le prestazioni pensionistiche, gli accertamenti sanitari finalizzati alla concessione delle prestazioni di invalidità, le prestazioni familiari per i titolari di pensione e le prestazioni economiche per tubercolosi.
In particolare, il nuovo Accordo:
-all'art. 7, modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile, prevedendo una più ampia deroga al principio di territorialità con l'introduzione della possibilità di proroga dell'iniziale periodo di distacco oltre i 24 mesi; qualora il periodo di distacco abbia avuto inizio prima della data di applicazione dell'Accordo in esame e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo iniziale di distacco di 24 mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° ottobre 2017;
-negli artt. 13-15, modifica il requisito minimo richiesto ai fini della totalizzazione, prevedendo 52 settimane invece delle attuali 53;
-negli art. 14 e 19, assicura una più ampia tutela previdenziale, soprattutto attraverso l'introduzione della totalizzazione multipla e della "clausola di salvaguardia" del diritto all'integrazione al trattamento minimo nel Paese di residenza; la totalizzazione multipla consente di totalizzare, oltre ai periodi accreditabili maturati in Italia e in Canada, anche i periodi maturati in Stati terzi, legati sia all'Italia che al Canada da distinti Accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici;
-nell'art. 2 stabilisce che venga applicato oltre che ai lavoratori dipendenti e autonomi, anche agli iscritti alla "gestione separata".
Con riferimento ad alcune definizioni e concetti, nell'art. 1 dell'Accordo viene chiarito che per "periodo accreditabile" per l'Italia si intende un periodo di contribuzione o assimilato (effettiva o figurativa) mentre per il Canada si riferisce a un periodo di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla prestazione e/o a un periodo durante il quale maturi il diritto a una pensione di invalidità con riferimento al Regime Pensionistico del Canada (CPP – Canada Pension Plan). A differenza delle precedenti disposizioni, il principio della totalizzazione potrà essere applicato alla generalità delle prestazioni pensionistiche erogate dalle due Parti contraenti. Infine, la definizione di "pubblico impiego" rileva esclusivamente in materia di legislazione applicabile e deroga al principio di territorialità della stessa.
I lavoratori autonomi che svolgono la loro attività sia in Canada che in Italia, sono soggetti alla legislazione del Paese in cui risiedono (art. 6, par. 1, lettera b). La residenza si considera nel territorio della Parte in cui il lavoratore dispone di una dimora permanente e se ne disponga in entrambe le Parti, viene considerato luogo di residenza quello nel quale si trova il centro principale dei propri interessi.