Previdenza

Scivolo più lungo per gli esodi del credito

di Pietro Gremigni

Per il settore del credito e del credito cooperativo è esteso fino al 2019 il periodo massimo entro cui gli esodati devono perfezionare il diritto alla pensione (non più di 7 anni, contro i 5 applicati fino al 2016) per avere diritto all'assegno straordinario. Fino allo stesso periodo il Fondo di solidarietà del credito e del credito cooperativo si accolleranno la contribuzione correlata da versare per riscattare o ricongiungere periodi precedenti all'accesso al Fondo di solidarietà.
Con l'emanazione del decreto del 3 aprile 2017 è stato varato il regolamento attuativo che rende operative le due misure previste dall'ultima legge di bilancio.
Il decreto in realtà si è limitato a recepire formalmente le due novità al fine di sbloccare il ricorso alle prestazioni erogare dai due Fondi di solidarietà.

Requisiti per accedere al Fondo – L'articolo 12 della legge 119/2016 ha esteso, per il 2016 e 2017, a 7 anni il lasso di tempo massimo che deve intercorrere per perfezionare i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata al fine di poter accedere all'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà del credito e del credito cooperativo in caso di eccedenze di personale conseguente cessazione del rapporto di lavoro.
La legge 232/2016 ha ampliato al 2018 e 2019 gli anni durante i quali l'accesso all'assegno straordinario è ammissibile anche se mancano fino a 7 anni per andare in pensione.
Nella prassi gli accordi sindacali di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo possono prevedere anche una distanza inferiore rispetto ai sette anni dal momento di maturazione della pensione. La norma, in pratica, consente di fare accedere all'assegno straordinario, una volta cessato il rapporto di lavoro, anche coloro a cui manchino non più di 7 anni per perfezionare i requisiti pensionistici. Possono però stabilire ad esempio l'accesso al Fondo a chi manchino 3 anni per andare in pensione.

Copertura di riscatti e ricongiunzioni – L'altra disposizione riguarda il possibile incremento dell'anzianità contributiva posseduta dai lavoratori al fine di avvicinarli al momento di maturazione della pensione e accedere così alle prestazioni del Fondo.
Vediamo come.
Per il triennio 2017-2019 il Fondo di solidarietà del credito e quello del credito cooperativo provvedono a coprire l'onere del riscatto o di ricongiunzione di periodi antecedenti il prepensionamento mediante il versamento della relativa contribuzione correlata quando ciò è funzionale a perfezionare l'anzianità contributiva minima per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata.
In attesa che l'Inps chiarisca i meccanismi di calcolo di questo onere, dato che viene ricondotto al versamento della contribuzione correlata da parte del Fondo, va detto che il relativo costo è alla fine a carico dell'azienda esodante, in quanto tenuta a versare al Fondo di solidarietà medesimo la relativa provvista.
In secondo luogo la copertura dell'onere e il relativo versamento dei contributi correlati presuppone che l'anzianità contributiva che verrebbe accreditata nella posizione del lavoratore sia essenziale per raggiungere i requisiti pensionistici.
In pratica il lavoratore, riscattando o ricongiungendo alcuni periodi precedenti all'accesso al Fondo, è in grado di raggiungere quei requisiti che gli consentono appunto l'accesso alle prestazioni del Fondo, grazie al fatto di perfezionare i requisiti pensionistici da lì ai successivi 7 anni.
Di regola il costo per questo onere è sostenuto dal lavoratore, però il decreto attuativo lo pone a carico del Fondo di solidarietà che a sua volta riceve la provvista dallo stesso datore di lavoro che ha attivato le procedure di esodo con intervento del Fondo stesso.

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