Localizzazione della flotta aziendale in contrasto con le regole sulla privacy
La raccolta di informazioni particolareggiate sull'attività dei singoli veicoli di una flotta aziendale tramite localizzatore permette di monitorare indirettamente l'attività degli autisti, ricostruisce i percorsi effettuati sia in tempo reale che giornalmente, comprese le pause, e per queste ragioni costituisce un trattamento dati personali illecito.
Il Garante ha imposto al fornitore dei dispositivi di localizzazione la realizzazione di una serie di informazioni da rendere disponibili alle aziende clienti circa le funzionalità alternative dei dispositivi stessi, nonché delle funzioni che premettono un controllo meno massivo e continuo.
Così si è espresso il Garante della privacy con un provvedimento del 28 giugno 2018 emanato dopo una precisa ricostruzione delle modalità di funzionamento di un dispositivo di localizzazione installato sui veicoli aziendali dati in uso ai diversi autisti, ripartendo tra datore di lavoro e impresa fornitrice la responsabilità sulla mancata adozione di misure di rispetto della privacy.
L'autorità garante ha constatato un'attività illecita di controllo a distanza, peraltro ad insaputa degli stessi dipendenti, in grado di violare sia gli stessi principi della disciplina della privacy, sia quelli del diritto del lavoro che vietano in via generale controlli a distanza dei lavoratori.
Principio di proporzionalità – Se è legittimo monitorare l'attività sui mezzi aziendali per permettere all'azienda di individuare rapidamente il veicolo più vicino in caso di richiesta di intervento, nonché di gestire efficientemente il parco veicoli, non lo è più quando la durata di conservazione dei dati è di un anno intero, né quando non viene reso funzionale il dispositivo di disattivazione della rilevazione geografica durante le pause dal lavoro e nello stesso tempo libero.
Controllo a distanza – Il meccanismo di monitoraggio è, inoltre, in contrasto con la disciplina in materia di controlli a distanza che non consente, anche dopo le modifiche introdotte nel 2015 dal job act, l'effettuazione di attività idonee a realizzare il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore, che invece si è realizzato nella fattispecie.
Infine, l'utilizzo del veicolo anche per motivi personali perfino da parte dei familiari dei dipendenti, ha consentito il trattamento di dati non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore in contrasto con la normativa statutaria.
Prescrizioni del Garante – Nel provvedimento che vieta l'utilizzo di tali dati da parte del datore di lavoro, il Garante ha impartito al fornitore del servizio di localizzazione alcune misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Al fornitore è stato prescritto in particolare l'obbligo di informare i propri clienti, circa la possibilità di modificare il sistema rispetto alla impostazione standard, selezionando le funzionalità disponibili e modificando i parametri principali in relazione alle finalità perseguite dal cliente/titolare del trattamento.
È poi a suo carico portare a conoscenza dei clienti la possibilità di attivare la funzione Privacy (disattivazione del dispositivo), che deve essere resa disponibile senza eccessivi costi aggiuntivi.