Contenzioso

Al dipendente basta la busta paga su supporto informatico per opporsi al passivo del datore

di Salvatore Servidio

La Corte di Cassazione, con ordinanza 14 marzo 2018, numero 6254, ha accolto il ricorso di un dipendente di una società di capitali contro il decreto del tribunale che aveva a sua volta accolto parzialmente l'opposizione per insinuazione allo stato passivo presentata dal dipendente stesso, il quale riteneva di vantare un credito nei confronti della datrice di lavoro per una somma maggiore di quella ammessa dal giudice.

Il dipendente aveva presentato in giudizio, come prova della maggior somma dovuta, l'ultima busta paga su supporto elettronico che il giudice aveva ritenuto non essere valida, in quanto documentazione fornita solo su supporto elettronico e non depositata secondo le regole richieste dal Dm 21 febbraio 2011, numero 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il giudice di merito, in particolare, si era limitato a richiamare meramente il Dm 44/2011, senza individuare la norma cui aveva inteso riferirsi.

La Corte di cassazione, però, ha aderito alle ragioni del dipendente che, con il proprio ricorso, contestava la mancata applicazione da parte del giudice di merito dell'articolo 2712 del codice civile relativo all'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, censurando il decreto impugnato per non aver tenuto conto che la busta paga, necessaria ai fini del calcolo del credito, era stata effettivamente prodotta anche se in formato digitale (su Cd-Rom), in quanto la sua conformità all'originale non era stata di fatto contestata.

A tal fine, la sezione prima ha precisato che, anche in difetto della produzione dei documenti nel giudizio di opposizione, il tribunale deve disporre d'ufficio l'acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare (Cassazione, 12549/2017). Sicché, la documentazione già prodotta nella fase di insinuazione e ritualmente transitata in quella di opposizione «doveva essere senz'altro scrutinata dal tribunale».

Inoltre, viene chiarito che se anche il tribunale avesse inteso escludere sin dall'origine la possibilità di presentare la produzione documentale memorizzata su un Cd-Rom, avrebbe dovuto aggiungere che il documento cartaceo riprodotto su supporto magnetico si inquadra nell'ambito applicativo dell'articolo 2712 del codice civile, secondo cui «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime», con la conseguenza che è onere della parte interessata contestare la conformità all'originale del contenuto (disconoscimento che nel caso di specie non risulta esservi stato) risultante dal supporto digitale (Cassazione, 16 novembre 2016, numero 23389).

D'altronde, è onere della parte interessata «disconoscere la conformità all'originale di quanto risultante dal supporto magnetico». Considerando pertanto che nessun disconoscimento della documentazione prodotta in giudizio - nella specie, busta paga in formato elettronico - è stato promosso durante il processo dalla parte avversa, tale documentazione informatica deve ritenersi valida prova ai fini del calcolo delle maggiori somme dovute al dipendente.

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