Affitto di ramo d'azienda e tfr
In relazione alla prima parte del quesito è necessario osservare che, all’atto della cessazione del rapporto, onerato al pagamento del TFR è il datore di lavoro con cui si manifestano gli effetti dell’atto recessivo. Attesa la sostanziale infrazionabilità del TFR il pagamento della somma (fatto salvo l’intervento del Fondo di Tesoreria o il versamento a forme di previdenza complementare) è a carico del soggetto datoriale con cui cessa il rapporto lavorativo. Sarà quindi quest’ultimo a dover corrispondere l’intero TFR al lavoratore. Ciò premesso, resta da analizzare quale sia la provenienza della provvista finanziaria volta a sostenere il pagamento della somma in ragione degli accordi commerciali intercorsi alla base del contratto di affitto. Esse potranno essere richieste in quel momento all’azienda affittante oppure potranno essere anticipate dall’affittuaria e decomputate poi dal prezzo dell’affitto così come potranno essere già state oggetto di preventivo trasferimento dall’affittante all’affittuaria secondo preordinati rapporti commerciali pattuiti nel contratto di affitto. Per la risposta alla seconda parte del quesito occorre muovere dal dettato dell’art. 2112, comma 5, c.c. il quale prevede che “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”. Dalla disposizione codicistica, si ricava quindi una nozione ampia di trasferimento di azienda che non attiene unicamente alla cessione o al conferimento ma inerisce il mutamento della titolarità dell’azienda o di una sua parte in termini indipendenti dalla tipologia contrattuale che la determina. L’art. 47 della legge n. 428/1990, quando il trasferimento riguardi un’azienda “in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori”, impone la procedura sindacale ivi richiamata. Al ricorrere delle condizioni quantitative previste dall’art. 47 della legge n. 428/1990, si renderà quindi necessario l’espletamento della procedura sindacale anche in caso di affitto di azienda o di un suo ramo.