Affitto di ramo d'azienda e tfr
di Marrucci Mauro
In relazione alla prima parte del quesito è necessario osservare che, all’atto della cessazione del rapporto, onerato al pagamento del TFR è il datore di lavoro con cui si manifestano gli effetti dell’atto recessivo. Attesa la sostanziale infrazionabilità del TFR il pagamento della somma (fatto salvo l’intervento del Fondo di Tesoreria o il versamento a forme di previdenza complementare) è a carico del soggetto datoriale con cui cessa il rapporto lavorativo. Sarà quindi quest’ultimo a dover corrispondere...
Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli