Arretrati Anf
La richiesta di arretrati ANF può essere presentata dal dipendente per uno o per più periodi pregressi, entro il termine di prescrizione quinquennale, inviando istanze ANF/DIP separate per ciascun periodo (dal 1/7 al 30/6 dell'anno successivo). Il datore di lavoro che riceve la domanda del lavoratore è tenuto ad erogare in busta paga l'importo degli arretrati ANF ed ha diritto a recuperare la relativa somma con conguaglio sulla denuncia contributiva UniEmens, del mese di erogazione, indicando il credito in corrispondenza del codice causale “L036” (“Recupero assegni nucleo familiare arretrati”) all’interno dell’elemento di . A partire dalle denunce con periodo novembre 2017, l'INPS ha però imposto ai datori di lavoro un tetto massimo al conguaglio di arretrati ANF (causale “L036”) nella denuncia UniEmens pari a 3.000 euro per ciascun lavoratore (Messaggio INPS n. 4283 del 31/10/2017). Dunque, nel caso in cui l’importo di arretrati erogato nel mese alla dipendente sia stato superiore a 3.000 euro, il datore lavoro potrà portare in diminuzione del debito contributivo soltanto l'importo massimo di 3.000 euro; conseguentemente anche il versamento a mezzo F24 terrà conto di tale limitazione. Per poter recuperare il residuo importo a credito, il datore lavoro, dopo aver trasmesso la denuncia Uniemens, dovrà inviare all'INPS copia della documentazione attestante il credito (la richiesta di arretrati e i dati di riferimento della erogazione) tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l'oggetto: “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione”. Successivamente dovrà inviare un flusso di regolarizzazione UniEmens con valenza contributiva in cui dovrà indicare in abbinamento alla causale “L036” l'intera somma di arretrati erogata alla dipendente e il numero di protocollo (ticket) assegnato dall'INPS all'inoltro della documentazione. A seguito dell'invio del flusso di regolarizzazione si genererà, quindi, un DM10VIG passivo per l'INPS, visibile sul portale dell'Istituto, che una volta accettato consentirà al datore di lavoro di richiedere il rimborso della eccedenza rimasta a credito, oppure potrà essere posta in compensazione legale con altre partite debitorie (effettuata d'ufficio o a seguito richiesta dell'azienda). Per questa tipologia di credito, infatti, non è prevista la compensazione mediante F24.