Contrattazione

Trasporto merci: tris di contratti per rilanciare l’occupazione

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di Fabio Antonilli

Nel Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione firmato il 3 dicembre 2017 la nuova occupazione passa innanzitutto per un innovativo istituto contrattuale che prevede uno specifico “trattamento per i lavoratori nuovi assunti”.

Rivolto alle aziende che applicano il CCNL e che intendono incrementare il proprio organico questo istituto consiste in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nell'ambito del quale il lavoratore nei primi 3 anni matura i ROL, Ex Festività e Permessi con le seguenti modalità:
•durante il primo anno di assunzione maturerà il 30% pari a 12 ore di ROL ed Ex Festività pari a 1 giornata per il personale non viaggiante e di una giornata di Ex Festività e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
•il secondo anno maturerà il 60% pari a 24 ore di ROL ed Ex Festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante e di 2,5 giornate di Ex Festività e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
•il terzo anno sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di ROL ed Ex Festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante e di 4 giornate di Ex festività e di 4 giornate di Permessi per il personale viaggiante.
Dal quarto anno la maturazione sarà piena, come previsto dal CCNL.
Per far utilizzo di questo istituto le aziende dovranno dare comunicazione e documentare che nell'ultimo anno di attività non abbiano proceduto a licenziamenti collettivi e realizzare uno specifico accordo sindacale, anche di livello territoriale.

Un ulteriore tipologia contrattuale, riferita al solo personale viaggiante, è stata prevista per i neopatentati, vale a dire coloro che siano titolari di una patente di guida da meno di 3 anni. Essa prevede che per i primi tre anni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la retribuzione sia calcolata applicando la seguente progressione percentuale sul minimo tabellare di riferimento: 90%, 90%, 95%. Per attivare tale tipologia contrattuale le imprese dovranno preliminarmente espletare una verifica positiva con le RSU, ove esistenti, e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, competenti territorialmente, e le loro RSA.

Diversa è invece la clausola prevista dalla Sezione Artigiana del rinnovo del CCNL, che si applica a tutte le imprese artigiane nonché alle imprese associate a Confartigianato Trasporti, Cna Fita, Sna Casartigiani, Claai, nell'ambito della quale è stato previsto il contratto di “reinserimento al lavoro”, una specifica tipologia di contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede un cd. salario di ingresso per i primi 5 anni.
Stipulabile con lavoratori che abbiano più di 29 anni di età, e dunque esclusi dai requisiti di legge previsti per l'apprendistato professionalizzante, esso prevede che la retribuzione sia calcolata anno per anno applicando la seguenti percentuali sul minimo tabellare di riferimento: 85%, 90%, 90%, 95%, 95%.
Tale contratto non può essere sottoscritto con lavoratori che abbiano svolto la medesima attività lavorativa presso l'azienda interessata all'assunzione; può essere invece stipulato con soggetti che, seppur “conosciuti” nell'ambito aziendale, abbiano però svolto diverse mansioni.
E' stato inoltre previsto che questo contratto non può essere sottoscritto con lavoratori che abbiano un'esperienza professionale nella mansione superiore ai 5 anni.

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