Rapporti di lavoro

Il fondo di tesoreria paga il Tfr a carico della Cassa

di Antonello Orlando

Il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di tesoreria dell’Inps include anche la quota maturata durante i periodi ci Cigs. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 24/2017 dell’istituto di previdenza che integra le istruzioni già fornite con la circolare 197/2015, apparsa a più di due mesi di distanza dall’entrata in vigore del decreto del Jobs act (il 148/2015) dedicato al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

L’Inps, con la circolare 24/2017, si preoccupa di fornire indicazioni specifiche proprio sul tema delle quote di Tfr maturate durante il regime di cassa integrazione straordinaria. Nel testo si ripercorre l’evoluzione della normativa che, a partire dal 1972, aveva previsto che il costo del Tfr -nei casi di cessazione del rapporto di lavoro alla fine di un periodo di sospensione per Cigs- fosse a carico dell’istituto di previdenza. Viene poi evidenziata l’inversione di tendenza registrata nel 2015, quando il Dlgs 148/2015 ha definitivamente stabilito (articolo 21, comma 5) che le quote di Tfr maturate durante i periodi di sospensione lavorativa sono a carico dell’Inps solo se la causale di Cigs è il contratto di solidarietà.

Unica eccezione rispetto a tale provvedimento rimane il caso in cui i medesimi lavoratori in solidarietà siano stati oggetto di licenziamenti economici entro 90 giorni dall’ultimo periodo di riduzione dell’orario di lavoro a opera del medesimo contratto di solidarietà: in tal caso l’onere del Tfr maturato è a carico del datore di lavoro.

Riprendendo le circolari 24 e 30 del 2015 del ministero del Lavoro, l’Inps chiarisce l’ambito cronologico di applicazione della nuova disciplina del Tfr in Cigs, effettivo per tutte le domande di integrazione salariale presentate dopo il 23 settembre del 2015, salvo i casi di domande riferite comunque ad accordi sindacali siglati prima di tale data.

Per quanto concerne i casi di erogazione diretta del Tfr da parte del Fondo di tesoreria Inps (previsto per custodire le quote di Tfr non destinate a previdenza complementare da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti dalla legge 296/2006), le quote liquidate dal Fondo stesso includeranno il Tfr maturato durante i periodi di Cigs.

Nei casi in cui si applichi ancora la vecchia disciplina (con onere del Tfr a carico Inps), i datori di lavoro dovranno effettuare una doppia operazione, richiedendo da un lato al Fondo la liquidazione dell’intera quota del trattamento di fine rapporto versato e recuperando parallelamente la quota a carico Cigs con l’apposito codice Uniemens L043.

Nelle nuove domande presentate, la quota di Tfr maturata in Cigs sarà quindi sempre liquidata dal Fondo di tesoreria, con procedure automatiche Inps che segnaleranno eventuali domande di doppio pagamento della stessa quota (con richiesta al Fondo di tesoreria e con modello SR41 a carico della Cigs).

Le domande di liquidazione della quota di Tfr accantonata durante la cassa integrazione straordinaria di cui era stato trasmesso il modello telematico SR41 prima dell’agosto 2016, saranno comunque processate secondo la procedura in uso per il pagamento diretto in Cigs.

Nei casi residuali in cui le quote di Tfr maturate in Cigs siano a carico dell’istituto e in presenza di opzione esercitata dal dipendente per il conferimento del trattamento a una forma di previdenza complementare, se non vi ha provveduto il datore di lavoro, sarà sempre l’Inps a versare le quote di sua competenza con flusso diretto al Fondo di previdenza complementare.

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