Telecomunicazioni, accordo per il welfare contrattuale
Il 9 aprile 2018 le parti firmatarie del Ccnl delle telecomunicazioni hanno sottoscritto un verbale di accordo circa l'attuazione del welfare contrattuale previsto nel contratto.
A decorrere dal prossimo 1° luglio le aziende dovranno realizzare, per il solo 2018, a favore dei propri dipendenti strumenti di welfare che sono esigibili fino a 120 euro.
Ne avranno diritto i lavoratori, non in prova, in forza alla data del 1° luglio 2018 assunti:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell'anno 2018.
Ne avranno diritto pertanto anche gli interinali somministrati presso utilizzatori che applicano il Ccnl telecomunicazioni, alle condizioni previste per i tempi determinati.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018.
A differenza del Ccnl dei metalmeccanici, il valore da destinare per piani di welfare è per questo settore riproporzionato per il personale con contratto a tempo parziale ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Quanto stabilito dal Ccnl si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, ovvero lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Le aziende che applicano tale Ccnl, in sede di esame congiunto con le Rsu, individueranno un paniere di beni e servizi congruenti con le aspettative e le scelte dei dipendenti per migliorare la qualità della vita personale e familiare degli stessi, privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria.
I lavoratori, come previsto dalla negoziazione collettiva, possono optare per destinare la somma al Fondo negoziale telemaco secondo le modalità previste dal fondo stesso, fermo restando che il costo a carico azienda non può in ogni caso superare l'importo di 120 euro.