Previdenza

Ape sociale e pensione ai precoci, precisazioni Inps

di Enrico Brandi

Ai fini dell'accesso all’Ape sociale e alla pensione anticipata per i precoci, gli operai dell'edilizia, per certificare lo svolgimento della relativa attività negli ultimi 6 anni, possono richiedere l'attestazione di iscrizione alla Cassa edile, nel caso di difficoltà a reperire il datore di lavoro presso cui hanno lavorato. La Cnce ha approvato il relativo modello.
Si tratta di una precisazione che l'Inps ha fatto col messaggio n. 2884 dell'11 luglio 2017, a cui ha fatto subito seguito la nota del 12 luglio 2017 della Cnce che ha approvato il modello di attestazione.

Si tratta dei primi interventi integrativi rispetto a quanto stabilito nei Dpcm n. 87 e n. 88 del 2017 e nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017 dell'Inps.

In prossimità della prima scadenza del 15 luglio prossimo della domanda di riconoscimento del diritto all'Ape sociale e alla pensione anticipata ridotta per i precoci, l'Inps ha chiarito alcuni aspetti legati al possesso dello stato di disoccupazione e ha consentito agli edili, in difficoltà a farsi attestare dai precedenti datori di lavoro l'attività svolta, di presentare comunque la domanda.

Disoccupazione - Una categoria di destinatari di entrambi i benefici sono coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che hanno concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione, a cui il messaggio equipara l'indennità di mobilità per coloro che ne stanno ancora fruendo.
Nei confronti di tali soggetti l'Inps nel messaggio 2884/2017 fa le seguenti precisazioni, le cui conclusioni potevano comunque già ricavarsi dalla lettura del testo normativo e dalle circolari citate:
- non preclude l'accesso ai benefici l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno;
- non spettano i predetti benefici a coloro che non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.

Operai edili - Gli operai edili rientrano nella categoria di coloro che da almeno 6 anni in via continuativa svolgono mansioni lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
In questi sei anni sono ammesse interruzioni dall'attività specifica, però per non più di 12 mesi complessivi e purché nel 7° anno precedente, l'attività svolta nella mansione specifica sia pari al totale delle eventuali interruzioni.
Secondo il nuovo intervento dell'Inps (messaggio 2884/2017) in caso di difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione che lo stesso è tenuto a rilasciare, il richiedente potrà rivolgersi Cassa edile di iscrizione per farsi dare l'attestazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile medesima, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto.
La Cnce, con nota del 12 luglio 2017, è subito intervenuta per approvare il modulo di attestazione da compilare da parte di ciascuna Cassa edile. Nell'attestazione saranno indicati i periodi di iscrizione del lavoratore presso il proprio ente nei sette anni antecedenti l'ultimo mese di iscrizione del lavoratore. La stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà indicare i periodi di iscrizione presso altra Cassa Edile/Edilcassa del sistema nazionale, sulla base delle ore denunciate ai fini Ape alla Banca Dati Nazionale presso la Cnce.
La soluzione fornita dall'Inps è chiaramente rivolta solo agli operai edili, facilitati dal sistema delle Casse edili presso cui è obbligatoria l'iscrizione.
Non pare pertanto potersi estendere agli altri casi in cui il lavoratore non è in grado di recuperare le attestazioni dei precedenti datori di lavoro perché irreperibili, pur se l'Inps dovrebbe essere in grado di attingere ai relativi dati attraverso ad esempio le denunce periodiche.

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