Inail, rivalutazione del minimale e del massimale di rendita
Con la circolare Inail n. 44 del 13 ottobre 2017 sono stati rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2017, il minimale e il massimale di rendita, fornendo così i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
La rivalutazione di luglio 2017
Come noto il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 luglio scorso ha confermato che, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita, pari rispettivamente ad euro 16.195,20 e ad euro 30.076,80, rimangono quelli in vigore nel 2016.
A decorrere dal 1° luglio 2017, perciò, l'importo del minimale e del massimale di rendita è pari all'importo corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2016; vengono così confermati tutti gli importi riportati nel decreto ministeriale 29 luglio 2016.
L'Inail conferma così i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo: tali limiti variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'ente stesso.
Alcuni valori
Di seguito alcune tipologie di lavoratori interessati:
• familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.4, la cui retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 51,21 e quella mensile è pari ad euro 1.355,32;
• lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time, la cui retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 100,26 e quella mensile è pari ad euro 2.506,40;
• lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, la cui retribuzione convenzionale oraria è pari ad euro 12,53.