Previdenza

Riduzione contributiva edili all’11,50% anche per il 2016

di Antonio Carlo Scacco

Confermata anche per il 2016 la riduzione contributiva dell'11,50% per i datori del settore edile: è l'effetto della pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito del ministero del Lavoro, lo scorso 12 gennaio, del decreto direttoriale 10 novembre 2016. L'articolo 29 del decreto legge 244/95 prevede che il ministero del Lavoro, di concerto con quello delle Finanze, emani entro il 31 luglio un apposito decreto per confermare o rideterminare la riduzione; in mancanza, decorsi 30 giorni dalla data da ultimo indicata e fino alla emanazione del decreto, si applica la riduzione vigente nell'anno precedente, salvo conguaglio. Per l'anno 2016, non essendo intervenuto il decreto entro la data prescritta, le aziende interessate potevano presentare domanda telematica per accedere alla riduzione (nella misura valida per l'anno precedente) a partire dal 1° settembre 2016 (modulo "Rid-Edil").
La agevolazione consiste in una riduzione sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici (Fpld) a valere sui periodi di paga gennaio 2016-dicembre 2016, e spetta per i soli operai occupati 40 ore a settimana (si escludono, pertanto, gli operai part-time). I datori interessati sono quelli classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Non spetta, invece, agli installatori di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili (codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e Csc 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308). Resta escluso dalla agevolazione il contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (comma 4, articolo 25, della legge 845/78). L’agevolazione, inoltre, non è compatibile con altre specifiche agevolazioni in corso, quali ad esempio l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalle ultime leggi di Stabilità. È invece cumulabile con la norma premiale Mat (articolo 24 delle Modalità di Applicazione della Tariffa) per le aziende che migliorano ulteriormente le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (v. Inail nota 4736/2010).
Per la fruizione del beneficio i datori interessati devono essere in regola con la certificazione di regolarità contributiva, rispettare il contratto collettivo di riferimento, non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente e, infine, rispettare le condizioni previste dalla legge 389/1989 per accedere agli sgravi nel Mezzogiorno (articolo 6, commi 1 e 9-13). Si resta ora in attesa delle necessarie istruzioni operative da parte dell'Inps per l'ammissione ed il godimento del regime agevolato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©