Adempimenti

Compensazioni con profili di rischio, F24 sospesi per trenta giorni

di Salvatore Servidio

Per contrastare le indebite compensazioni di crediti d'imposta, l'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, numero 205 (legge di Bilancio 2018) ha previsto che l'agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Le nuove norme stabiliscono che, se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Di conseguenza, con provvedimento numero 195385 del 28 agosto 2018, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha dettato i criteri e le modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del Dlgs 9 luglio 1997, numero 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del Dl 4 luglio 2006, numero 223, convertito senza modifica dalla legge 4 agosto 2006, numero 248, introdotto dal richiamato articolo 1, comma 990, della legge di Bilancio 2018.

La normativa
Nello specifico, il comma 49-ter dell'articolo 37 del Dl 223/2006, prevede espressamente che l'agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del Dlgs 241/1997, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del Dlgs 241/1997, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 3 del Dl 24 aprile 2017, numero 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, numero 96, prevede nuove «disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni». In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti Iva. In altre parole, per compensazioni Iva in F24 superiori a 5.000 euro sarà necessario utilizzare il visto di conformità. Contemporaneamente è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto) tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita Iva devono transitare da Entratel o Fiscoonline.

Criteri di rischio
Il provvedimento 195385/2018 ha quindi individuato i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica e ha definito la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.
I criteri di rischio individuati sono riferiti:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell'anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del Dl 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 numero 122 (i cui modelli F24 ora potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento).

La procedura di sospensione modello F24
Il paragrafo 2 del provvedimento evidenzia la procedura operativa che verrà utilizzata per questa particolare tipologia di controlli.
La procedura di sospensione prevede che, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, venga comunicato con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento. Per tutto il periodo di sospensione non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche.
Se in esito alle verifiche effettuate, l'agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Lo scarto coinvolge anche i restanti versamenti, con la conseguenza che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato verranno considerati non eseguiti.
Se, invece, in esito alle verifiche effettuate dall'agenzia delle Entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
1. in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
2. se il modello F24 presenta saldo positivo, l'agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare alle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

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