Adempimenti

Quando arriva l’ispettore in azienda: le mosse da fare

di Luigi Caiazza, Roberto Caiazza e Matteo Prioschi

Nel 2017 il personale che fa capo all’Ispettorato nazionale del lavoro ha controllato poco più di 160mila aziende, cioè circa 438 controlli al giorno, sabati, domeniche e festivi inclusi. Tenuto conto che le imprese sono milioni, possono trascorrere anni senza essere oggetto di controlli che però, quando avvengono, possono generare apprensione anche se tutto è in regola.

Dal 2015 per coordinare l’attività di controllo è stato istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro in cui sarebbero dovuti confluire gli ispettori del lavoro (ex ministero) e quelli dell’Inps e dell’Inail. In questo modo si sarebbe realizzato un reale coordinamento dell’attività ispettiva, anche per evitare la duplicazione degli interventi e la frammentazione dell’attività di vigilanza. Per ora, però, tale unificazione non è avvenuta e gli ispettori continuano a operare dalle rispettive sedi. L’anno scorso l’Ispettorato poteva contare 2.100 ispettori ex ministeriali, 391 Carabinieri, 1.182 dipendenti Inps e 299 Inail. Nella legge di bilancio 2019, che sarà approvata entro la fine dell’anno, sono previste 1.000 assunzioni nei prossimi tre anni.

I controlli di solito vengono programmati con calendari di lavoro che possono essere settimanali o mensili con l’indicazione della ditta da sottoporre al controllo, ovvero delle aziende di un determinato settore operanti in un territorio predeterminato. La programmazione tiene conto delle indicazioni o richieste effettuate all’ufficio ispettivo da parte di lavoratori e delle loro organizzazioni, altri enti o uffici, ovvero a seguito del coordinamento nazionale o regionale o, ancora, a seguito di indicatori che pervengono all’ufficio stesso.

Gli indicatori possono essere il risultato di “ricerche” per settori sensibili, individuati localmente anche a seguito di incrocio di dati e, in alcuni casi, provenienti da altri organi di vigilanza. Il risultato di questa fase di preparazione è che nel 65% delle verifiche sono state riscontrate irregolarità. Ciò non significa che oltre la metà delle imprese non rispetta le regole, ma che i controlli sono mirati e cioè vengono effettuati dove è più probabile riscontrare anomalie.

Le verifiche possono riguardare diversi aspetti posti a tutela del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione, allo svolgimento, fino alla sua risoluzione. Vi rientrano tra questi, per esempio, la limitazione dell’orario di lavoro, i regimi dei riposi, la tutela economica, la tutela delle lavoratrici madri, quella dei minori, la tutela previdenziale (obblighi contributivi, indennità assicurative e previdenziali) nonché la tutela fisica, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri.

Gli ispettori del lavoro con il potere di accesso conferito loro dall’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 520/1955, hanno la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora, anche di notte, i laboratori e i cantieri di lavoro nonché dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Hanno inoltre facoltà di visitare eventuali altri locali quando abbiano fondato sospetto che tali locali o luoghi di lavoro, che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Durante l’attività ispettiva e nell’ambito delle leggi sulle quali è chiamato a vigilare, l’ispettore è ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando si presenta in azienda ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e da quel momento il titolare dell’attività o la persona che ne fa le veci, anche se non formalmente, deve porre a disposizione dell’ispettore tutti i documenti che per legge devono essere tenuti sul posto di lavoro. L’assenza del titolare non esime l’azienda da tale obbligo.

L’ispettore, in relazione alla tipologia dell’intervento e alla necessità di controllare la corretta osservanza delle disposizioni di tutela del lavoro, ha altresì la facoltà di assumere informazioni direttamente dai lavoratori che ritiene siano anche indirettamente a conoscenza di fatti o situazioni utili.

Il datore di lavoro deve soddisfare ogni richiesta, anche documentale con l’avvertenza che, laddove tale richiesta rimanga inevasa, l’ispettore può procedere alla reiterazione della stessa e a fronte di ulteriore rifiuto segue l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 628/1961 (arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino a 516 euro). Se la violazione è limitata alla materia assicurativa o previdenziale viene applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 12.910,00 euro ancorché il fatto costituisca reato (articolo 3, comma 3, del Dl 463/1983).

A fronte di ogni sopralluogo deve essere predisposto un verbale di accesso (si veda la scheda a fianco), la cui compilazione e consegna è condizione di regolarità delle successive fasi ispettive. Il documento deve essere consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro o, in sua assenza, ad altro soggetto presente fisicamente all’ispezione. In caso di rifiuto a ritiralo, dopo averne data lettura, il verbale può essere inoltrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

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