Rapporti di lavoro

Sull’obbligo di pagare decide il tribunale

di Stefano Rossi

La riforma ha confermato l’attribuzione al tribunale dei giudizi di opposizione contro le ordinanze ingiunzione emesse dagli ispettorati territoriali del lavoro e non ne ha modificato il sistema d’impugnazione (articolo 6, Dlgs 150/2011).

Dopo la notifica del verbale unico di accertamento il trasgressore e l'obbligato in solido hanno 30 giorni per produrre scritti difensivi e documenti con contestuale richiesta di essere sentiti dall'ufficio legale e contenzioso dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Pertanto, se il direttore dell'ente periferico ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per le violazioni contestate, ingiungendone il pagamento; altrimenti emette l'ordinanza motivata di archiviazione.

Il decreto legislativo 150/2011 con l'articolo 6 ha ricondotto le controversie sulle ordinanze ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali del processo contenute in precedenza negli abrogati articoli 22 e 23 della legge 689/1981.

Già la riforma del processo civile aveva apportato rilevanti novità per tali procedimenti estendendo una serie di istituti processuali al rito speciale previsto dalla legge 689/1981, con la conseguenza di una concomitante applicazione di riti diversi in ragione del momento di incardinamento della controversia.

La riforma, in sostanza, conferma l'attribuzione al tribunale dei giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione di competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro. Inoltre, la sfera di competenza del giudice del lavoro, a prescindere dalla materia, si estende alle violazioni punite con una sanzione pecuniaria superiore a 15.493 euro o comunque nei casi in cui la sanzione proporzionale effettivamente applicata sia stata superiore alla predetta soglia. Infine, il tribunale procede alla trattazione delle cause in cui accanto alla sanzione pecuniaria sia stata applicata una sanzione di diversa natura. Il termine per proporre opposizione, similmente al passato, è di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza o entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Nel confronto tra lo strumento giudiziale dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione e il contenzioso amministrativo previsto dai novellati articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 124/2004 si può osservare una lacuna normativa. Infatti, gli atti di accertamento degli ispettori del lavoro e previdenziali con oggetto diverso dalla sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro non sono soggetti ad alcuno dei rimedi amministrativi. Si pensi, ad esempio, ai verbali che contengono violazioni della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi o alle violazioni dei limiti di contingentamento dei contratti a termine. Per essi si dovrà attendere la notifica dell'ordinanza ingiunzione avverso la quale si potrà proporre opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica. Mentre gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (diversi dagli ispettori del neo istituendo Ispettorato nazionale) trovano un rimedio amministrativo nell’articolo 16 del Dlgs 124, poiché tale disposizione non limita l'ambito oggettivo del ricorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©