Agevolazioni

La detassazione esclude gli utili distribuiti ai soci

diValentina Melis e Gabriele Sepio

Il decreto correttivo (Dlgs 95/2018) ha ritoccato anche la disciplina fiscale dell’impresa sociale (articolo 18 del Dlgs 112/2017). Per consentire la detassazione delle sole somme direttamente reinvestite nell’attività di interesse generale (accantonate in riserve ad hoc), sono esclusi dall’agevolazione gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale o a erogazioni gratuite in favore di altri enti del Terzo settore oppure - per le imprese costituite in forma societaria - alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato (articolo 3, comma 3 del Dlgs 117/2017).

Scompare, dopo le correzioni, la condizione dell’effettivo utilizzo delle riserve nel termine di due anni dal conseguimento degli utili ed è ammessa la possibilità di impiegare queste riserve a copertura di eventuali perdite, senza decadere dal beneficio (fermo restando il divieto di distribuire utili fino a quando le riserve non siano ricostituite).

Un’ulteriore precisazione riguarda il cosiddetto effetto “imposte su imposte”: analogamente a quanto già previsto per le società cooperative (articolo 21, comma 10, della legge 449/1997), sono escluse da tassazione le eventuali imposte dovute dall’impresa sociale in conseguenza di variazioni in aumento o in diminuzione (si pensi, rispettivamente, a costi non deducibili o ad ammortamenti accelerati ai fini tributari), evitando il rischio che l’Ires dovuta in seguito a variazioni fiscali possa essere a sua volta tassata come costo non deducibile e oggetto di ripresa in aumento.

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