Contenzioso

Licenziamento in base all’accesso al prepensionamento applicabile a tutti i lavoratori dell’azienda

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di Angelina Turco

La Cassazione interviene sulla corretta interpretazione degli articoli 4 e 5 della legge 223/1991 con riguardo al rapporto tra comunicazione iniziale di avvio della procedura e successivo ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

La Corte di appello aveva ritenuto illegittimo un licenziamento collettivo per l'incoerenza tra la lettera di apertura della procedura, nella quale erano indicati gli esuberi di personale in un determinato settore della società, e la successiva applicazione del criterio di selezione, nel caso di specie, la maggiore vicinanza al pensionamento, a tutto il personale, e non soltanto a quello indicato in origine. Per la Corte territoriale l'indicazione nella comunicazione di avvio del procedimento del settore dell'azienda in esubero avrebbe dovuto vincolare la scelta dei lavoratori da licenziare al solo predetto settore indicato.

La Cassazione, con sentenza del 7 dicembre 2018, numero 31755, cassa la sentenza di appello, confortata nella decisione dai propri precedenti giurisprudenziali, nei quali è stato chiarito che «in tema di licenziamenti collettivi … il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura» (Cassazione 19457/2015; 21374/2016), e ciò anche se il criterio di selezione individuato sia quello di maggiore vicinanza alla pensione.

La Suprema corte, a ulteriore conferma dell'erronea valutazione della Corte territoriale, spiega che, in tema di "fungibilità", la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. (Cassazine 22825/2009; 7752/2006). Il criterio della fungibilità si inserisce, quale causa dirimente, solo nel caso in cui il datore di lavoro voglia procedere a selezionare i licenziandi in un solo settore, e in tal caso deve dare prova della "non fungibilità" delle mansioni di quei dipendenti, e ciò nel presupposto che in linea generale la riduzione del personale debba riguardare l'intero complesso aziendale (Cassazione 6112/2014).

Nel caso di specie la Corte territoriale, in una situazione in cui il datore di lavoro, pur avendo individuato in origine un settore in esubero, aveva scelto di estendere a tutti i settori dell'azienda la scelta dei lavoratori da licenziare, ha invece ritenuto che per realizzare la selezione su tutto il personale dovesse essere fornita la prova della "fungibilità", con ciò contravvenendo ai richiamati principi.

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