Contrattazione

Contribuzione piena al Fondo Metasalute anche durante il congedo parentale

di Crisitan Callegaro

Il Fondo Metasalute ha pubblicato sul proprio sito il regolamento per l'anno 2018.

A decorrere dal 1° ottobre 2017, le aziende che applicano il Ccnl metalmeccanica industria sono tenute ad aderire al fondo e a iscrivere, superato il periodo di prova e fatta salva la rinuncia da parte degli stessi, tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (compresi quelli in part time orizzontale e verticale e quelli a domicilio), gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall'iscrizione.

A decorrere dal 1° aprile 2018 saranno tenute ad aderire, iscrivendo tutti i lavoratori aventi le stesse forme contrattuali, anche le aziende cui si applica il Ccnl del settore orafo, argentiero e della gioielleria.

Potranno inoltre aderire a Metasalute i lavoratori cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, previo accordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali.

L'articolo 8 del nuovo regolamento specifica ora che l'intera contribuzione mensile è dovuta in misura piena anche nei casi di congedo parentale, sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell'istituto previdenziale e nell'ipotesi di lavoratori distaccati all'estero qualora il lavoratore e/o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall'azienda.

Il nuovo regolamento specifica che la cessazione dell'adesione – e quindi della copertura assicurativa – deve essere comunicata dall'azienda tramite l'area riservata entro l'ultimo giorno del mese in cui avviene la modifica dello stato del lavoratore e decorre dal 1° giorno del mese successivo; il diritto alle prestazioni ed il relativo onere contributivo è dovuto per l'intero mese in cui viene indicata la data di cessazione della copertura.

In caso di assunzione, fino al 31 marzo 2018 i dati anagrafici del lavoratore devono essere comunicati nel mese di assunzione con decorrenza della contribuzione e delle prestazioni dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inserita l'iscrizione. Se, per esempio, il dipendente viene assunto in data 15 gennaio 2018, la contribuzione e le prestazioni sanitarie decorreranno dal 1° marzo 2018.

A decorrere invece dal 1° aprile 2018, le nuove adesioni seguiranno le regole contenute nell’articolo 6.1 del regolamento. In sostanza, tali adesioni determineranno la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal primo giorno del 5° mese successivo a quello in cui avviene la prima contribuzione; il diritto alle prestazioni sanitarie si protrarrà, tuttavia, dopo la cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità di contribuzione versate dall'azienda fino al momento della decorrenza della copertura sanitaria (pari a 4 mesi).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©