Le istruzioni Inps per fruire del bonus contributivo 2018
Anche per il 2018, le aziende del settore edile potranno accedere al beneficio contributivo dell'11,50%, così come previsto dalla legge n. 247/2007. I datori interessati hanno tempo fino al 15 marzo 2019 per inviare le relative istanze.
Il beneficio contributivo in commento è stato fissato dal D.M. 4 ottobre 2018, pubblicato il 23 novembre 2018 nella sezione pubblicità legale del sito internet del Ministero del Lavoro, e trova applicazione sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2018, a favore delle imprese del settore edile (individuate con la classificazione ATECO 2007); esso è regolamentato dall'art. 29 del D.L. 244/1995 (L. 241/1995) ed è stato reso strutturale dall'art. 1, c. 51, della L. 247/2007 (c.d. Protocollo Welfare).
L'Inps, con circolare 13 dicembre 2018, n. 118, ha specificato le modalità operative per l'ammissione allo sgravio e la relativa fruizione.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La riduzione contributiva pari all'11,50%, in sede di autoliquidazione, va calcolata sull'ammontare dei premi INAIL relativi al 2018 e sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, compresa la maggiorazione dell'1,4% per i contratti a termine (INPS, Msg. 12849/2013 e FAQ), a carico del datore di lavoro, dovute all'INPS, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018.
Sono escluse dal beneficio:
- la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Ctr IVS);
- la contribuzione dello 0,30%, versata unitamente al contributo NASpI, dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 5, c. 4, L. 845/1978).
Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle nettizzate, in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l'uscita del TFR dall'azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione della contribuzione minore, c.d. impropria).
Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile nella funzionalità "invio nuova comunicazione" della sezione "comunicazioni on-line", nel "cassetto previdenziale aziendale" del sito internet dell'Inps. In caso di esito positivo dei controlli, viene attribuita alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Il beneficio in esame potrà essere fruito anche per gli operai non più in forza. In questo caso, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile, gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.
Si ricorda, da ultimo, che ai fini dell'applicazione della riduzione contributiva, i datori interessati hanno tempo fino al 15 marzo 2019 per inviare le relative istanze.