Previdenza

Prestazioni europee a favore degli orfani residenti in Italia

di Enrico Brandi

L'Inps è tenuto a ricevere le domande di prestazioni orfanili anche se non previste in Italia qualora si tratti di residenti in Italia, ma che abbiano maturato la prestazione in uno degli Stati dell'Unione europea dove è prevista.

L'Istituto, con messaggio 20 giugno 2017, n. 2577, fornisce le relative istruzioni per permettere il successivo pagamento della prestazione da parte dell'istituzione previdenziale straniera competente.

Prestazioni orfanili- Le prestazioni aggiuntive a favore degli orfani non sono previste dalla legislazione italiana. Tuttavia, in applicazione delle regole comunitarie sull'esportabilità all'interno degli stati Ue, può verificarsi che una famiglia residente in Italia chieda il pagamento dei trattamenti speciali orfanili a seguito del decesso di un genitore che abbia svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è prevista tale prestazione (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia), acquisendone quindi il diritto.

Richiedenti e presupposti – La domanda può essere presentata presso una sede Inps dal genitore superstite, dal tutore o dall'orfano maggiorenne in due circostanze diverse:

- per gli orfani in assenza di diritto a pensione di reversibilità;

- per orfani con diritto a pensione di reversibilità.

La prestazione orfanile, non essendo soggetta all'applicazione delle regole di priorità (anticumulo), è compatibile con altri trattamenti di famiglia e con analoghi supplementi di pensione.

Il modulo di richiesta può pervenire alle Strutture territoriali dell'Inps direttamente allo sportello, con Pec o con Raccomandata A.R. e deve contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento che dovrà essere inoltrato all'Istituzione comunitaria competente.

Pagamento – Il pagamento della prestazione compete all'istituzione dello Stato estero che, nel caso di più Stati in cui l'interessato ha avuto la residenza, è quello in cui il defunto ha maturato il periodo più esteso di contributi o di residenza.

L'Inps procederà pertanto ad un invio di formulati verso gli Stati o lo Stato interessato, che procederà in seconda battuta al pagamento dopo la verifica della domanda.

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