Adempimenti

Ischia, istruzioni Inail sulla sospensione dei premi

di Antonio Carlo Scacco

Dopo l'Inps anche l'Inail, con circolare 14 novembre 2018, n. 43, ha diffuso le istruzioni per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di sua pertinenza nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia).

Il riferimento è sempre all'articolo 34 del Dl n. 109/2018 (al momento in corso di conversione) il quale ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre scorso (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2020.

Interessati dalla sospensione sono le posizioni assicurative territoriali (Pat) operanti nei comuni sopra citati e relative ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Nel periodo di sospensione ricadono la quarta rata dell'autoliquidazione (scade il 16 novembre), i premi di autoliquidazione relativi alle annualità 2018/2019 e 2019/2020 (in scadenza, rispettivamente, il 18 febbraio dell'anno prossimo e il 17 febbraio del 2020), nonché i premi speciali unitari.

Per lo stesso periodo sono sospese le rateazioni ordinarie già concesse ed in essere al 29 settembre.

Analoga sospensione interesserà anche le denunce assicurative (denunce annuali delle retribuzioni e denunce concernenti i premi speciali unitari) le cui scadenze ricadono nel periodo considerato, nonché l'attività degli agenti della riscossione quanto alla notifica delle cartelle di pagamento ed alla attività esecutiva per i crediti dell'Inail.

Le aziende autorizzate all'accentramento e quelle plurilocalizzate potranno sospendere solo i versamenti relativi alle Pat relative ai territori colpiti dal sisma.

La sospensione non è automatica, ma è concessa a specifica domanda da inoltrare via Pec alla Sede Inail utilizzando il modulo di "Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi" (in allegato alla circolare).

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere corrisposti in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero in un massimo di sessanta rate mensili di almeno 50 euro, la prima delle quali dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2021.

Sempre entro quest'ultimo termine dovranno essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2018/2019 e per l'autoliquidazione 2019/2020.

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