Rapporti di lavoro

Se non c’è Naspi scatta l’esenzione

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il ticket sui licenziamenti è dovuto ogni qual volta l’interruzione del rapporto genera, in capo al lavoratore, il diritto teorico alla Naspi, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. È dovuto per il recesso operato dal datore al termine del periodo di formazione, e nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

Il ticket non è, invece, dovuto per le dimissioni (tranne giusta causa o durante la maternità); le risoluzioni consensuali (escluse le conciliazioni presso la Dtl e in alcuni casi di trasferimento dei dipendenti); il decesso del lavoratore. Il ministero (interpello 12/2015) ha specificato che non si paga per le cessazioni del personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione. Si ritiene, altresì, che il ticket non sia dovuto quando il lavoratore va in pensione. Inoltre, il contributo non si paga per le cessazioni di lavoratori che percepiscono una indennità di disoccupazione diversa dalla Naspi (per esempio personale iscritto Inpgi).

Per il periodo 2013-2016 l’esclusione ha operato anche per le cessazioni a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure di mobilità. L’esenzione è, invece, strutturale per:

i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti;

le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Niente ticket nei casi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo della categoria, nell’ambito delle situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” (articolo 4 della legge 92/2012).

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