Le agevolazioni per chi assume in apprendistato i percettori di Naspi
Crediamo che il lettore si riferisca alla fattispecie del lavoratore beneficiario di un trattamento di disoccupazione assunto con contratto di apprendistato professionalizzante (articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015). Il regime contributivo applicabile è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove l’aliquota complessiva è pari: - all’8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, - al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24° - al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non). Inoltre, per gli assunti a partire dal 24 settembre 2015 (decreto legislativo 148/2015): - in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata a titolo di Cigo/Cigs (v. messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016); - in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del Dlgs 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (v. messaggio n. 3112/2016). Infine si segnala che, a partire dal mese di dicembre 2018, per tale tipologia contrattuale cambia la esposizione del codice tipo contribuzione nel flusso Uniemens (si veda la circolare Inps 109/2018).